Appropriazione indebita procedibilità e querela

In merito all’appropriazione indebita e procedibilità, diciamo che il delitto di appropriazione indebita, prima della riforma, era procedibile d’ufficio in presenza della circostanza aggravante prevista al 2° co. della norma.

Procedibilità dell'appropriazione indebitaOvvero la stessa Autorità Giudiziaria, a prescindere dalla volontà della persona offesa, poteva dare avvio all’azione penale.

Ad oggi, invece, tale reato è perseguibile a querela di parte.
L’art. 10, D.Lgs. 10.4.2018, n. 36, che ha dato attuazione alla delega di cui all’art. 1, 16° co., lett. a) e b), L. 23.6.2017, n. 103, in tema di modifica del regime di procedibilità per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, ha abrogato la previsione del 3° co. dell’art. 646, così rendendo il delitto di appropriazione indebita sempre perseguibile a querela di parte. Per i fatti perseguibili a querela ai sensi dell’art. 646, 2° co. o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, 1° co., n. 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 649 bis).

Appropriazione indebita procedibilità e querela: cosa significa?

Appropriazione indebita procedibilità e querelaAppropriazione indebita procedibilità e querela: quando avviene? La querela è l’atto attraverso il quale la persona offesa manifesta la volontà di punire il soggetto attivo della condotta illecita. Per alcuni reati la querela è il mezzo che determina l’impulso all’azione penale.

La mancanza di querela fa sì che il reato non sia procedibile.

Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto chiara conoscenza della definitiva volontà del soggetto attivo di invertire il possesso del bene. Pertanto, la querela dovrà essere presentata entro tre mesi dalla conoscenza del fatto-reato.

Qualora non venisse presentata querela entro tre mesi, sarà impossibile richiedere la punizione dell’autore dell’illecito.

Ebbene, prima dell’introduzione della nuova legge il reato, nella sua fattispecie aggravata, era procedibile d’ufficio; oggi solo a querela di parte (fatte salve le ipotesi in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale).

Domanda: ma cosa succederebbe nel caso in cui un fatto di reato che deve essere giudicato oggi fosse stato commesso con la vecchia legge allorché il reato era procedibile d’ufficio? Si applicherebbe la vecchia legge o la nuova?

Più chiaramente, di fronte ad un caso procedibile d’ufficio sulla base della vecchia legge, ad oggi, alla luce della nuova legge, quel fatto dovrebbe essere procedibile a querela di parte? E se la querela non c’è?

La risposta è che si applicherà la legge più favorevole al reo e dunque urgerà la presentazione di una querela.

La questione non è teorica ma ha avuto un immediato effetto pratico.

È il caso dell’appropriazione indebita contestata all’ex leader della lega Umberto Bossi e il figlio Renzo Bossi sui fondi del partito.

Negli ultimi giorni, infatti, si è assistito al processo del “padre della Lega” e del di lui figlio: I giudici della Quarta Corte d’Appello di Milano hanno dichiarato “il non luogo a procedere” per Umberto Bossi e Renzo Bossi per effetto della nuova norma introdotta dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, la quale prevede che l’appropriazione indebita sia procedibile solo su querela di parte e non d’ufficio. 

Infatti, i Bossi non sono stati querelati da nessuno; invece, l’unico che è stato querelato per tale reato fu l’ex tesoriere della Lega Belsito, la cui condanna è stata ridotta a un anno e 8 mesi e una multa di 750 euro.

Sul punto occorre specificare che l‘art. 12, D.Lgs. 10.4.2018, n. 36 ha previsto che, per i reati prima procedibili d’ufficio e ora divenuti perseguibili a querela e commessi prima dell’entrata in vigore del decreto (9.5.2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente il reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, devono informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela; in questo caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

 Non è necessario dare avviso alla persona offesa, perché decida se manifestare o non la propria volontà punitiva, quando la stessa si sia costituita parte civile (C., Sez. II, 9.5-23.5.2018, n. 23077).

Come proporre una querela?

Per scrivere correttamente una querela sarà necessario spiegare in modo coinciso e chiaro la vicenda in esame, indicando la data e il fatto accaduto. È importante precisare che, quando si indicano i soggetti che hanno preso conoscenza del fatto, sarà opportuno qualificarle e specificare le circostanze di cui tali persone sono a conoscenza.

Si potrà inserire inoltre di voler essere avvisato nel caso di:

  • proroga dell’indagini preliminari;
  • di essere notiziato nel caso in cui il pm richiedesse l’archiviazione.

Oppure, ancora, si potrà menzionare che nel caso di emissione del decreto penale di condanna ci si riserva di opporsi.

Al termine della querela sarà necessario apporre la propria firma e contestualmente nominare il difensore di fiducia.

Se ti interessa saperne di più, oltre all’appropriazione indebita e procedibilità, informati anche sull’art.646 del codice penale, sulla prescrizione, e sull’appropriazione indebita aggravata.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla Procedibilità dell’appropriazione indebita, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed all’appropriazione indebita o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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