Patteggiamento e riabilitazione: le differenze

Patteggiamento e riabilitazione: ecco le differenze

Patteggiamento e riabilitazioneIl patteggiamento è un rito speciale, alternativo al giudizio ordinario, caratterizzato dai requisiti della premialità e della deflattività: è premiale perché consente uno sconto di pena sino al limite di 1/3 per il solo fatto di aver scelto di patteggiare (e quindi “scremare” il carico giudiziario e far perdere meno tempo alla giustizia) e deflattivo perché non si accede alla fase del dibattimento e, quindi, permette, come detto, di ridurre i tempi della giustizia.

Cos’è invece la riabilitazione?

La riabilitazione è disciplinata dagli artt. 178 e ss. c.p. e consente di estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale conseguente alla condanna (ad esempio, recidiva e acquisizione della qualifica di delinquente abituale, professionale o per tendenza).

I requisiti per la concessione della stessa sono essenzialmente due: il decorso di almeno 3 anni dall’esecuzione della pena e che il condannato abbia dato effettive prove di buona condotta.

Quali sono i vantaggi della riabilitazione in caso di sentenza di patteggiamento?

In seguito alla pronuncia della sentenza di patteggiamento con la quale sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a 2 anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, si verifica l’estinzione del reato e di tutti gli effetti penali se, trascorsi 5 anni (in caso di delitti) o 2 anni (in caso di contravvenzioni), l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.

Tuttavia, si può chiedere la riabilitazione già dopo che siano trascorsi almeno 3 anni dal momento in cui la pena è stata eseguita (dal giorno in cui la sentenza di patteggiamento diventa esecutiva): tale istituto estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna.

Il vantaggio di chiedere la riabilitazione in seguito alla sentenza di patteggiamento sta essenzialmente nella possibilità di ridurre i termini di attesa (da 5 anni nel caso dell’estinzione a 3 anni nel caso di riabilitazione) e di iscrivere la pronuncia di avvenuta riabilitazione nel casellario giudiziale, dando così conto dell’intervenuto ed efficace percorso risocializzante del condannato. Ciò non accade in caso di mera estinzione del reato in seguito a sentenza di patteggiamento perché il soggetto non è ammesso a beneficiare della cancellazione della condanna dal certificato del casellario giudiziale.

Quindi, ciò che differenzia sostanzialmente i due istituti della estinzione del reato e della riabilitazione sta nel fatto che la riabilitazione viene pronunciata all’esito di una valutazione di un effettivo approdo rieducativo del soggetto interessato a chiederla, il quale, con la riabilitazione, riacquista la capacità giuridica perduta in seguito alla condanna.

Pertanto, la riabilitazione viene concessa solo in seguito all’accertamento dell’effettivo ravvedimento del reo, protrattosi nel tempo sino al momento della decisione e tradottosi nell’eliminazione delle conseguenze civili del reato.

Ecco perché anche chi ha già ottenuto una pronuncia di estinzione del reato ha convenienza a richiedere anche la riabilitazione.

Scopri di più anche su istanza di patteggiamento e patteggiamento e furto aggravato.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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