Patteggiamento e procura speciale: quando viene conferita?
Patteggiamento e procura speciale: quale legame? La procura speciale è un atto personalissimo ed il conferimento della stessa è disciplinato dall’art. 122 c.p.p. che al comma 1 prevede che la procura speciale rivesta le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata; questa viene rilasciata dall’assistito al difensore (in questo caso è lo stesso difensore ad autenticare) quando la legge consente che un atto sia compiuto a mezzo di procuratore speciale; essa deve contenere le indicazioni relative all’oggetto per cui è conferita e ai fatti a cui si riferisce.
La procura speciale può essere rilasciata anche per richiedere riti alternativi al giudizio ordinario e, in particolare, l’applicazione della pena e, benché in questo caso il difensore procuratore speciale sia investito di una certa discrezionalità non può discostarsi dal mandato ricevuto dal proprio assistito.
È l’art. 446 comma 3 c.p.p. a disciplinare l’istituto della procura speciale in relazione al patteggiamento e, difatti, “la volontà dell’imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale [..]”.
Nella maggior parte dei casi il patteggiamento viene subordinato alla concessione dei doppi benefici di legge, ossia la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario giudiziale.
Così, ad esempio, se l’imputato nella procura speciale subordina espressamente il patteggiamento alla sospensione condizionale della pena ma il difensore non richiede tale beneficio, quest’ultimo non rispetta la volontà del proprio assistito e, qualora il giudice ratifichi comunque l’accordo delle parti così previsto la sentenza è nulla. Scopri di più anche sull’istanza di patteggiamento e sulla sentenza di patteggiamento.