Patteggiamento nei reati tributari: cosa sapere?
I reati tributari sono tutti quegli illeciti in cui può incorrere il contribuente nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria e nell’adempimento degli obblighi contributivi e dichiarativi dalla stessa imposti.
I reati tributari sono disciplinati dal D.lgs. 74/2000 e successive modifiche.
Le fattispecie di reato sono previste dagli artt. 2 e ss.:
-dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
-dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
-dichiarazione infedele;
-omessa dichiarazione;
-emissione di documenti per operazioni inesistenti;
-occultamento o distruzione di documenti contabili;
-omesso versamento IVA;
-indebita compensazione;
-sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte;
-trasmissione di atti o documenti falsi.
È possibile patteggiare in caso di reati tributari?
Ai sensi dell’art. 13 bis del presente decreto, per i reati tributari in materia di imposte dirette e IVA l’applicazione della pena può essere richiesta solo se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti tramite integrale pagamento degli importi dovuti, anche in seguito a speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento.
Ciò non esclude, quindi, che il pagamento del debito possa avvenire già durante le indagini preliminari o in fase di udienza preliminare o, ancora, prima che il procedimento venga definito con riti alternativi al giudizio ordinario.
Il patteggiamento può essere richiesto anche in caso di ravvedimento operoso, a meno che non ricorrano le cause di non punibilità di cui all’art. 13 commi 1 e 2.
Ad esempio, Tizio è imputato di omesso versamento dell’IVA e può accedere al patteggiamento solo laddove estingua interamente il debito tributario con il Fisco prima della dichiarazione di apertura del dibattimento oppure qualora proceda a regolarizzare le irregolarità e violazioni tributarie prima che l’Amministrazione Finanziaria proceda ad accertamento, rediga processo verbale di constatazione (PVC) o comunque il contribuente venga a conoscenza di ispezioni e verifiche in merito alla sua posizione.
Patteggiamento nei reati tributari e rateizzazione
Patteggiamento nei reati tributari: la rateizzazione del debito è ammessa?
Ai sensi dell’art. 13 del presente decreto, qualora, prima che intervenga la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante un piano di rateizzazione, è previsto un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo.
In questo caso la prescrizione rimane sospesa ed il giudice, qualora lo ritenga opportuno, può prorogare tale termine una sola volta e per non oltre tre mesi, rimanendo ferma la sospensione della prescrizione.
Ad esempio, se Tizio stabilisce d’accordo con l’Amministrazione finanziaria un piano di rateizzazione in 12 rate del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, la legge prevede un termine di tre mesi per l’estinzione di tale debito, prorogabile solo qualora il giudice ne ravvisi la necessità.
Patteggiamento nei reati tributari: la Cassazione
Patteggiamento nei reati tributari: la Cassazione come si esprime? Prima escluso, il patteggiamento senza estinzione del debito fiscale è stato esteso anche ai delitti di dichiarazione infedele, omessa presentazione della dichiarazione e occultamento e distruzione delle scritture contabili, previsti rispettivamente dagli artt. 4, 5 e 10 D.lgs. 74/2000.
Tale cambio di rotta è intervenuto in seguito alla recente pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 10800/2019, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale contro la sentenza di appello che aveva disposto l’applicazione di una pena concordata nei confronti di un imprenditore imputato dei reati di cui agli artt. 5 e 10 del presente decreto e cioè per i reati di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili senza l’integrale estinzione del debito con l’Agenzia delle Entrate.
La Suprema Corte confermava, pertanto, la sentenza della Corte d’Appello, che ammetteva l’applicazione della pena concordata anche senza preventivo controllo del giudice sull’avvenuto ravvedimento operoso che, se fosse stato ritenuto sussistente, avrebbe determinato la non punibilità del fatto.
Estinzione dei reati tributari: come avviene?
Come avviene l’estinzione dei reati tributari?
Una delle cause estintive dei reati tributari è la prescrizione: in seguito al mero decorso del tempo lo Stato perde interesse a punire una certa fattispecie di reato.
In generale, la disciplina della prescrizione è prevista dagli artt. 157 e ss. c.p. Tuttavia, per i reati tributari la normativa ha subito una serie di variazioni in seguito alle modifiche apportate al D.lgs. 74/2000: in particolare, l’art. 17 del presente decreto al primo comma prevede ulteriori atti interruttivi rispetto a quelli previsti dall’art. 160 c.p., ossia il verbale di constatazione e l’atto di accertamento delle violazioni poste in essere dal contribuente.
Il comma 1 bis, invece, prevede un aumento del termine prescrizionale: i termini di prescrizione dei delitti da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di 1/3.
Ad esempio, se Tizio contribuente è imputato del reato di cui all’art. 2 D.lgs. 74/2000, per il calcolo della prescrizione si partirà dal massimo edittale previsto, cioè 6 anni, si aggiungerà 1/4 per il fenomeno interruttivo intervenuto e al calcolo così ottenuto si aggiungerà 1/3 perché fattispecie rientrante nel disposto dell’art. 17. Ne deriva che tale reato si prescriverà in 9 anni e 6 mesi.
Invece, per quanto riguarda le fattispecie di reato previste dagli articoli successivi, la disciplina rimane quella ordinaria degli artt. 157 e ss. c.p.
Tale cambio di rotta operato dal legislatore mira ad intensificare la pretesa punitiva dello Stato, trattandosi di reati gravi ed incidenti in maniera intensa sulle finanze statali.
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