Grazie alla novella del 2009 è entrato nel nostro ordinamento giuridico il reato di stalking ex art. 612 bis c.p.
La condotta del soggetto attivo del reato di stalking si configura non in un singolo episodio, bensì in condotte reiterate nel tempo.
La Corte di Cassazione sez. V penale con sentenza n. 7601/2011 ha sancito come si realizzi il reato di atti persecutori (cd. stalking) anche con sole due condotte di minaccia o molestia in grado di indurre un perdurante stato di ansia o di paura nella donna la quale si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita.
L’ elemento oggettivo del reato è quello di far nascere nella vittima uno stato di ansia o di paura, di timore, di alterazione delle proprie abitudini di vita.
Normalmente quando si parla del reato di stalking si fa riferimento ad atti persecutori a danno di ex coniugi e/o fidanzate ma, recentemente è nato un diverso concetto di stalking: il cd. STALKING CONDOMINIALE.
Di cosa si tratta lo stalking condominiale?
La questione al vaglio della Corte di Cassazione riguardava una serie di atti persecutori commessi
nei confronti di svariate donne residenti all’interno dello stesso condominio.
Tali comportamenti molesti, consistenti nell’arresto dell’ascensore o nel distacco dell’energia elettrica, avevano generato per ciascuna di queste donne motivo di ansia e/o di paura. Pertanto la Corte ha ritenuto che vi fosse il reato di stalking ex art. 612 bis c.p. quando commesso nei confronti di più soggetti.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che è inevitabile che ‹‹[…] l’offesa arrecata ad una persona per la sua appartenenza ad un genere turbi di per sé ogni altra che faccia parte dello stesso genere.
Se la condotta è reiterata indiscriminatamente contro talaltra, perché vive nello stesso luogo privato, sì da esserne per questa ragione occasionale destinataria come la precedente persona minacciata o molestata, il fatto genera all’evidenza il turbamento di entrambe››.
Con la suddetta pronuncia giurisprudenziale, lo stalking entra, quindi, a far parte della vita condominiale.
Tale reato colpirebbe, inoltre, non solo la condotta rivolta direttamente contro più inquilini facenti parte del condominio bensì anche quelle condotte moleste che, sebbene indirettamente, costringono il singolo condomino ad alterare le proprie abitudini di vita.