Casi di circonvenzione

In tema di circonvenzione di incapaci, il giudice di legittimità ha chiarito espressamente che “lo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie” (Cass. Pen., Sez. II, n. 3458 del 01 dicembre 2005).

Pertanto, per l’accertamento della deficienza psichica, cui si riferisce l’art. 643 c.p., ha sottolineato la Cassazione, non occorre un’indagine psichiatrica, non essendo richiesto uno stato di piena incapacità o di infermità psichica del soggetto passivo (Cass. Pen., Sez. IV, n. 36339 del 07 giugno 2005).
La suddetta giurisprudenza si fonda sulla differenza che effettivamente intercorre tra l’incapacità di intendere o di volere ex artt. 88 e 89 c.p. e l’infermità psichica ai fini dell’interdizione o dell’inabilitazione di cui agli artt. 414 e 415 c.c. da una parte, e l’infermità e deficienza psichica cui si riferisce la disciplina della circonvenzione di incapaci dall’altra.

Se per l’accertamento delle prime occorrono valutazioni di natura particolarmente tecnica, per le quali può essere necessario il ricorso a competenze specifiche, ai fini dell’integrazione del reato di ci all’art. 643 c.p., è sufficiente provare che la persona circonvenuta, versava, al momento dei fatti, in una condizione di peculiare fragilità e debolezza volitiva.

Infatti, precisa ancora una volta la Suprema Corte, “attraverso la previsione di tale figura criminosa, il legislatore ha inteso tutelare non solo le persone totalmente o parzialmente incapaci dall’abuso che l’agente possa compiere in loro danno, ma anche quei soggetti che, resi facilmente assoggettabili, a cagione della loro età o del loro stato di infermità o deficienza psichica, alle pressioni, agli stimoli ed agli impulsi esercitati su di loro, siano agevolmente determinabili e coscientemente indotti al compimento di atti a sè pregiudizievoli” (Cass. Pen., Sez. sent. III, n. 48537 01 dicembre 2004).

Nell’espressione “deficienza psichica”, vanno quindi ricomprese tutte quelle condizioni psichiche, che, pur non rientrando nelle classificazioni mediche ufficiali, possono provocare, e di fatto hanno provocato, una menomazione delle facoltà di discernimento e di determinazione volitiva.
A titolo di esempio di possono citare: la giovane età, per l’inesperienza e la suggestionabilità che può generare; la

vecchiaia, per la sensazione di debolezza e dipendenza che spesso la accompagna; un lieve deficit cognitivo; un disturbo psico-comportamentale; uno stato di profonda frustrazione dovuto a traumi vissuti; una bassa considerazione di sè e l’auto-percezione della propria debolezza; una condizione di ansia, paura, e/o soggezione nei confronti di altra persona.

La Corte di Cassazione, in linea con tale orientamento, ha, ad esempio, considerato integrato il reato di circonvenzione di incapace da parte di un imputato che aveva “strumentalizzato lo stato di debolezza psichica e isolamento affettivo del soggetto passivo, così determinandolo a compiere atti pregiudizievoli” (Cass. Pen., Sez. II, n. 18158, dell’11 febbraio 2010).

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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