Sofferenza e malessere possono derivare, ad esempio, dal fatto di essere indotti a rivivere più volte l’accaduto, magari ripetendo particolari scabrosi e dolorosi del crimine subito; di essere esaminati troppe volte, da troppe figure o in maniera troppo invasiva; di essere trattati con indifferenza, freddezza, o addirittura con sospetto dalle istituzioni, con l’impressione che la propria credibilità o addirittura la propria moralità siano messe in dubbio.
Si tratta di rischi particolarmente elevati per le vittime deboli (donne, minori, anziani, disabili), nei confronti delle quali i soggetti pubblici dovrebbero agire con eccezionale cautela e premura, affinchè alla violenza subita per effetto del reato non si aggiunga una “violenza istituzionale”.
Con riferimento alle vittime di violenza sessuale è stata individuata una “quadrupla vittimizzazione”: quella dovuta alla violenza, seguita delle aggressioni “psicologiche” operate dalla polizia, poi dal personale medico, infine dal sistema giudiziario.
Sulla base di questi campanelli d’allarme sono state compiute diverse ricerche (soprattutto nel Regno Unito) volte ad individuare esigenze, aspettative e opinioni della vittima circa il processo penale. In particolare uno studio
condotto su 278 vittime di reati violenti (aggressione fisica, rapina, violenza sessuale), che hanno sporto denuncia in due città britanniche, è emerso che la maggior parte di esse è rimasta soddisfatta del primo contatto con la polizia per il suo intervento tempestivo e la sua precisione nel prendere nota del fatto, tuttavia, nel prosieguo delle indagini, si lamentano la mancanza o carenza delle informazioni ricevute dalla stessa (ad esempio in relazione alla cattura dell’imputato e al contenuto dell’imputazione formulata) e la scarsa attenzione e l’incapacità di rispondere alle esigenze derivate dalla vittimizzazione, al punto che molte vittime dichiarano che non si rivolgeranno più alle autorità.
In questi processi compito dell’avvocato penalista, in qualità di difensore della persona offesa, è costituirsi parte civile al fine di concorrere all’affermazione della penale responsabilità dell’autore del reato e al riconoscimento dei diritti del suo assistito.
Il nostro codice di procedura penale cerca di contenere gli effetti che il processo e la sua risonanza mediatica possono avere sulla vittima prevedendo, ad esempio, che “la deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona” (art. 194 comma 2). Ancora, quando la persona offesa è chiamata a testimoniare, la sua dignità dovrebbe essere tutelata dal compito, affidato al presidente del tribunale, di curare che “l’esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto del testimone” (art. 499 comma 4).
Purtroppo talvolta gli operatori giuridici sembrano dimenticarsi di tali norme, ecco allora che il difensore della persona offesa può svolgere un ruolo decisivo nella tutela della vittima esortandoli all’effettivo rispetto delle stesse.
Ancora il difensore di fiducia ha gli strumenti e le competenze necessarie ad operare da tramite tra la persona offesa e l’apparato investigativo e giudiziario, comunicando a quest’ultimo le esigenze materiali e morali della prima e tenendo la stessa costantemente informata circa l’andamento delle indagini e del processo.
Lo studio legale D’Andria da tempo si distingue per la sua peculiare sensibilità alla dimensione psicologica e affettiva della vittima, dà scrupoloso ascolto alle sue richieste e paure, fa valere i suoi diritti e combatte affinchè la sua voce e i suoi bisogni non passino mai inosservati.