L’attendibilità della vittima nei reati di violenza sessuale

L’attendibilità della vittima nei reati di violenza sessuale, è sicuramente un elemento fondamentale nel processo penale, a tal punto da poter rovesciare le sorti della vicenda processuale. Caro lettore analizzeremo adesso il reato in questione in modo da offrirti una panoramica completa in merito.

La testimonianza della vittima, può essere da sola assunta come fonte di prova qualora vi sia un riscontro positivo della valutazione sull’attendibilità soggettiva e oggettiva della stessa vittima del reato. Sin da subito si comprende dunque come il fattore attendibilità giochi un ruolo centrale nella vicenda. La testimonianza della persona offesa, infatti, costituisce come affermato più volte una vera e propria fonte di prova sulla quale può essere anche esclusivamente fondata la colpevolezza dell’imputato a condizione che sia intrinsecamente attendibile.
Per i reati sessuali, infatti, l’accertamento avviene attraverso la valutazione delle contrastanti versioni dell’imputato e della parte offesa in mancanza di elementi oggettivi in grado di attribuire maggiore credibilità all’una o all’altra tesi.

A tal proposito si è espressa anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 2358 del 20.01.2012 precisando che “[…] se da un controllo accurato risulta credibile la deposizione della vittima, questa può essere assunta da sola come fonte di prova […].” Sempre la Corte di Cassazione, Sez. III con sentenza n. 28913 del 03/05/2011 è ritornata sulla questione specificando che il giudice ha il dovere di porre in essere una integrativa motivazione quando la denuncia da parte della persona offesa sia avvenuta dopo un lungo periodo di tempo e vi sia incertezza assoluta su luogo, tempo e circostanze di contorno; non solo ha anche stabilito che […] in tema di reati sessuali è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e l’eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un’interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate, tenendo conto che tale interferenza si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l’una sia imprescindibile antecedente logico dell’altra, e sempre che l’inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante.

Visti gli orientamenti giurisprudenziali, non è difficile comprendere che nei reati di violenza sessuale, l’attendibilità della vittima può essere messa a dura prova nella fase dibattimentale del processo, solo se si è assistiti da un buon avvocato capace di ravvisare ogni minima imperfezione nel suo racconto, e quindi sulla sua attendibilità, e di evidenziarla a vostro favore.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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