Cosa dice l’art.646 del codice penale su appropriazione indebita? L’ordinamento giuridico italiano prevede che il reato di appropriazione indebita venga disciplinato dall’art. 646 del codice penale.: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro mille a euro tremila.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”

Art.646 del codice penale e appropriazione indebitaPrima delle modifiche stabilite dal “Pacchetto sicurezza”, il soggetto attivo che commetteva il reato di appropriazione indebita, veniva punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 1.032 euro.

Oggi vi è stato un “giro di vite” e, dunque, un inasprimento di pena abbastanza rilevante.

Tale reato presuppone che il reo sia già in possesso del bene che trattiene illegalmente come se ne fosse il suo legittimo proprietario.

La ragione che ha mosso il legislatore nel prevedere questo reato sta nel fatto che si vuole sanzionare chi, avendo una piena disponibilità del bene (disponibilità qualificata), dia a questo una destinazione incompatibile con il titolo o con le ragioni che ne giustificano il possesso.

In più, l’appropriazione indebita è finalizzata a procurare al soggetto attivo o a terzi un ingiusto profitto.

Si tratta di un’ipotesi di dolo specifico; con la conseguenza che, per la consumazione del reato, l’ingiusto profitto deve essere rappresentato e voluto dal soggetto attivo ma non è necessario che si verifichi.

Affinché possa compiersi il reato in questione è necessario che il soggetto attivo si comporti, nei confronti del denaro o della cosa mobile altrui di cui ha il possesso come se ne fosse il proprietario.

Un esempio eclatante di appropriazione indebita è quando il commercialista non versa le somme affidategli dal cliente e di queste ne dia un utilizzo differente.

La norma prevede che l’appropriazione possa aver luogo anche su cosa mobile altrui, ad esempio si configura il delitto di appropriazione indebita quando un’automobile intestata ad una società di leasing o un’impresa di autonoleggio, non venga riconsegnata dal cliente al momento alla scadenza del predetto contratto.

Quando si incolpa una persona per appropriazione indebita, è necessario che quella persona abbia posto in essere una condotta che risponda in tutto e per tutto a quella indicata dall’articolo di riferimento, in questo caso l’articolo 646 del codice penale.

Se manca anche solo uno degli aspetti indicati, non si può parlare di appropriazione indebita.

Appropriazione indebita e restituzione del bene: esempio

Appropriazione indebita e restituzione del beneIn merito al reato di appropriazione indebita e restituzione del bene, è possibile fare qualche esempio. La cassazione si è pronunciata affermando che non integra il delitto in questione la condotta di colui che trattenga un bene altrui legittimamente detenuto in ragione di un pregresso rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sulla cosa atti di disposizione che rivelino l’intenzione di convertire il possesso in proprietà. (Sez. II, 23.12.2016-29.3.2017, n. 15788, in relazione alla mancata restituzione delle chiavi dei condomini all’atto delle dimissioni del personale addetto alle pulizie).

Il delitto di appropriazione indebita è sempre perseguibile a querela di parte la quale ha un termine di tre mesi per proporla.

L’art. 646 c.p. termina prevedendo all’ultimo comma che se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. È prevista una sola ipotesi aggravante.

La giurisprudenza ha definito che si applica l’aggravante del deposito necessario in caso di deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedibile (C., Sez. II, 10.1.2013, n. 9750, che ha escluso che possa configurarsi l’aggravante nell’ipotesi di appropriazione di autovetture custodite nell’autosalone di sua proprietà a seguito dell’arresto del gestore, il quale era stato costretto a riconsegnargli le chiavi, non essendo intercorso tra i due alcun contratto di deposito).

Ulteriori informazioni, oltre all’art.646 del codice penale ed all’appropriazione indebita con restituzione del bene, è possibile trovarle in merito all’appropriazione indebita aggravata ed alla prescrizione.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sull’Art. 646 codice penale, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed all’appropriazione indebita o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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