Il reato di autoriciclaggio

Il reato di autoriciclaggio in pillole

L’autoriciclaggio è un reato di recente produzione legislativa, in quanto è stato introdotto nel codice penale soltanto nel 2014 con la legge n. 186 e precisamente è stato rubricato con l’art 648 ter c.p.

Il reato di autoriciclaggio consiste nel reimpiegare, occultando origine e utilizzo, denaro, beni o altre utilità derivanti da un reato commesso in precedenza. Affinché si realizzi autoriciclaggio, è necessario che il reato cosiddetto presupposto (ossia l’azione diretta a procacciare il bene, il denaro o le altre utilità) e l’azione finalizzata a “lavare” il bene, denaro e utilità devono essere compiuti dallo stesso soggetto. Questo aspetto è molto importante perché attiene alla principale distinzione tra il reato di riciclaggio, la cui previsione è all’art 648bis c.p., e il reato di autoriciclaggio.

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Nel reato di riciclaggio, invero, è un secondo soggetto che si occupa di “pulire” il denaro sporco, ossia il denaro ricavato dal precedente reato di natura dolosa, che anche in questo caso è detto reato presupposto. È chiaro che sia l’articolo 648bis sia l’art. 648ter c.p. mirano a contrastare la criminalità organizzata, cercando di tutelare il patrimonio, l’ordine economico e il risparmio.

Focalizzando l’attentamente sulla condotta del reato di autoriciclaggio, per procedere all’incriminazione è essenziale che la stessa sia inquadrabile nei seguenti comportamenti:

Impiego che consiste nell’utilizzazione del denaro, dei beni o altre utilità;

Sostituzione che attiene a tutte quelle operazioni volte a rimpiazzare denaro, beni o altra utilità;

Trasferimento che consiste nello spostamento del prodotto, prezzo o profitto del reato nel patrimonio altrui mediante contratto o altro strumento giuridico.

 

Un esempio per comprendere meglio la fattispecie di reato

La Corte di Cassazione si è occupata di reato di autoriciclaggio per la prima volta con la sentenza 3691/2016 della sez. II penale.

Un brevissimo excursus storico: Tizio veniva notato dalla Guardia di Finanza di Como mentre attraversava il confine italo-svizzero. Gli agenti procedevano a perquisire la macchina del sospettato e trovando  tre pacchetti contenenti 240.000 euro in contanti. Oltre al denaro gli agenti rinvenivano documentazione varia, due telefoni cellulari e un navigatore satellitare; inoltre, gli agenti avevano modo di verificare che la vettura condotta dal sospettato presentava un doppio fondo, posto dietro le bocche di areazione, al centro del cruscotto.

La perquisizione veniva, poi, estesa alla residenza dell’indagato, all’interno della quale venivano rinvenute banconote per oltre 7000 euro tra banconote europee e franchi.

Il pubblico ministero tenendo conto dei modesti redditi dichiarati da Tizio e della modalità di trasferimento del denaro dalla Svizzera, evidentemente tendente all’ostacolarne l’identificazione, ipotizzava il delitto di autoriciclaggio.

Al di là della vicenda processuale, il caso che ho spiegato serve a far comprendere la struttura del reato di autoriciclaggio: tizio commette il reato presupposto (presumibilmente mediante un’elevatissima evasione fiscale) ed egli stesso ricicla il denaro immettendolo nel sistema economico.

Vi è da dire che la configurazione del reato di autoriciclaggio sta creando problemi anche agli addetti ai lavori. Per esempio con un’altra recente sentenza la Cassazione (Sent. Cass. pen. sez. II  n. 33074/2016) ha dichiarato che non integra il delitto di autoriciclaggio  il versamento del profitto di furto, costituito da denaro contante, su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. La motivazione della Suprema Corte si basa sull’idea che affinché si possa perfezionare il reato di autoriciclaggio è necessario che l’attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto debba avere la caratteristica specifica di essere idonea ad “ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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