Il Tribunale di Roma con sentenza emessa nel 2007 ha riconosciuto penalmente responsabile
la badante ucraina convivente con diritto a vitto e alloggio del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. commesso ai danni di un ragazzo affetto da sindrome di down e inabile totale.
Tale condanna è stata confermata anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione la quale ha introdotto una novità di non poco interesse ed importanza.
La novità, dunque, risiede nel fatto che ora anche le BADANTI POSSONO ESSERE
RICONOSCIUTE COLPEVOLI DEL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA anche se non
sono legate da un rapporto di parentela con la persona offesa.
Tale “rivoluzione” è stata confermata dalla sentenza 9724/13 della Corte di Cassazione che
ha ribadito “che il comportamento tenuto dalla K (badante ucraina) nei confronti della
persona affidata alla sua assistenza, vigilanza e cura è stato improntato a contegni di consapevole e continuativa umiliazione, tali da determinare nel malcapitato, in rapporto alla sua speciale condizione di difficoltà relazionale, uno stato di palese turbamento e ingiustificata prostrazione e sofferenza” (Corte di Cassazione, VI Sez. Pen., sentenza n. 9724/13).
I comportamenti disdicevoli ed umilianti perpetrati dalla badante ai danni del giovane disabile, pertanto, hanno portato quest’ultimo ad una negativa trasformazione dell’umore e dell’emotività oltre che dello stato psicofisico immediatamente avvertita da familiari e conoscenti. Malgrado il grave turbamento psichico prodotto al giovane disabile, la badante ucraina non subirà alcun tipo di conseguenze in quanto il reato è estinto per prescrizione ovvero per decorso del tempo utile per la celebrazione di un processo penale.

Informazioni sull'autore

Torna in alto
Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

Sei accusato di un reato?

Scopri subito come difenderti nel processo penale.
Scrivimi qui
1
Desideri fissare una consulenza?