Sentenza tar lazio in materia di cittadinanza

Cittadinanza

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2011, proposto da:
XXXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Beatrice Magro, Francesco D’Andria, con domicilio eletto presso XXXXXXXXXXX

contro

Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei  Portoghesi, 12; U.T.G. – Prefettura di Milano; per l’annullamento – del silenzio – rifiuto sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana (art. 117 cpa); Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del silenzio-rifiuto che si assume formatosi sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 13 marzo 2007, con declaratoria dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla istanza del ricorrente.

Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza avanzata dal ricorrente.

Al riguardo giova preliminarmente richiamare la normativa di riferimento.

La legge 5.2.1992 n. 91, all’art. 9, individua le ipotesi in cui “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno”.

Il citato D.P.R. 18 aprile 1994, n. n. 362 – di approvazione del regolamento per la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana – all’art. 3, espressamente prevede che “Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda”.

A sua volta il D.M. 24.3.1995 n. 228 dispone che “La tabella A, allegata al D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, del Ministro dell’interno di adozione del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di conclusione ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell’Amministrazione centrale e periferica dell’interno, nella parte relativa ai procedimenti di competenza della divisione cittadinanza del servizio cittadinanza affari speciali e patrimoniali della Direzione generale per l’amministrazione generale e per gli affari del personale, è modificata nel senso che i termini finali per la definizione dei provvedimenti di conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, di cui rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono fissati in settecentotrenta giorni in luogo di millenovantacinque giorni”.

Alla stregua delle predette disposizioni, pertanto, il Ministero dell’Interno aveva l’obbligo di pronunciarsi entro il richiamato termine di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nella specie, seppure l’Amministrazione ha evidenziato l’intervenuta emissione di un preavviso di rigetto della istanza presentata dall’odierno ricorrente, non risulta che il predetto Ministero abbia adottato il provvedimento conclusivo del procedimento allo stesso affidato entro il richiamato termine, non potendosi ritenere che l’emissione del preavviso di rigetto, in quanto atto endoprocedimentale, possa incidere sull’obbligo di conclusione del procedimento.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato detto impugnato silenzio-rifiuto e va dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 13 marzo 2007 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Le spese, in considerazione della sussistenza di giusti motivi, possono essere compensate tra le parti
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:

– dichiara illegittimo l’impugnato silenzio rifiuto con conseguente obbligo del Ministero dell’Interno intimato di pronunciarsi con un provvedimento espresso in ordine alla richiesta di cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 13 marzo 2007, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione se anteriore;

– compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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