In primo luogo è bene ricordare in cosa consista il reato di truffa, previsto e punito dall’art. 640 del codice penale, che così dispone:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, n. 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, 1° comma, n. 7″.

Il primo comma della norma descrive il reato nella sua forma semplice, mentre il secondo comma prevede delle aggravanti specifiche e ad effetto speciale, stante la cornice di pena autonoma e che comporta un incremento di oltre un terzo rispetto alla cornice edittale della forma “base” di truffa.

Classici esempi di truffa sono, ad esempio, la condotta di chi finga di essere un promotore finanziario e faccia incetta di denaro da piccoli risparmiatori quando invece non è affatto un promotore finanziario e dunque non destinerà quei soldi a nessun fondo esistente, oppure ad  un imprenditore pieno di debiti che ottenga finanziamenti facendo credere di avere delle importanti commesse in realtà non esistenti.

Se siete stati vittime di un raggiro è importante rivolgersi subito alle Forze dell’Ordine o ad un legale che vi possa coadiuvare nell’esposizione di quanto accaduto.

Sarà, infatti, importantissimo ricostruire con puntualità e precisione gli eventi secondo un criterio cronologico, specificando le condotte di “artifizio o raggiro” poste in essere e allegando i documenti disponibili a riprova di quanto narrato.

Ma cosa succede se si denuncia una truffa in realtà non accaduta?

Pensiamo al seguente esempio: un commerciante effettua un cospicuo ordine di beni di lusso per i propri negozi di abbigliamento, corrispondendo un acconto sul dovuto.

A momento di corrispondere il saldo e ricevere la merce, tuttavia, difficoltà economiche gli impediscono di saldare e, per non incorrere in responsabilità per inadempimento, decide di denunciare il fornitore, sostenendo falsamente di essere stato tratto in inganno sulla qualità degli articoli.

Orbene, il commerciante ben sapeva che la situazione denunciata non corrispondeva al vero, pertanto potrebbe rischiare una contro-denuncia per calunnia.

Denuncia per calunnia: Le conseguenze

La calunnia è un delitto previsto e punito dall’art. 368 che dispone: “Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo; e si applica la pena dell’ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte”.

Al di là del richiamo ormai anacronistico alla pena di morte, è chiaro che ci si trovi di fronte ad un reato punito molto severamente, in ragione del disvalore della condotta calunniosa.

Appare, pertanto, evidente che denunciare un reato in realtà mai accaduto con la consapevolezza dell’innocenza altrui sia un comportamento molto rischioso.

Denuncia per calunnia: Come procedere

Se si è stati vittime di una falsa accusa scientemente posta in essere, è bene denunciare immediatamente l’accaduto esponendo tutti i fatti rilevanti.

Spesso il procedimento per calunnia prenderà le mosse a seguito dell’archiviazione dell’accusa calunniosa rivolta ovvero a seguito di un accertamento giudiziale dell’innocenza dell’accusato, magari inizialmente condannato ingiustamente.

Elementi necessari nella denuncia per calunnia

Il delitto di calunnia prevede due tipologie di condotta: la prima è quella di chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente.

Tale ipotesi è detta calunnia formale o verbale o diretta

La seconda condotta descritta nell’art. 368 consiste nel simulare, a carico di un soggetto che il calunniatore sa innocente, le tracce di un reato.

Tale ipotesi è detta calunnia materiale o reale o indiretta.

Ai fini della configurabilità della calunnia (che è un reato di pericolo) sebbene non sia necessario l’inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorre però che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l’esercizio dell’azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile.

Ancora, elemento dirimente che deve sussistere per la configurabilità del delitto de quo  è costituito dalla incolpazione nei confronti di un soggetto che il calunniatore sa innocente. 

Il reato di calunnia, in termini ancor più stringenti, presuppone inoltre che il calunniatore sia certo della innocenza dell’incolpato.

Denuncia per Calunnia cosa si rischia

Come abbiamo visto, il delitto in parola prevede pene molto severe: fattispecie base, infatti, è punita con la reclusione da due a sei anni che viene aumentata nel caso in cui il reato falsamente denunciato preveda la reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

Infine, qualora dalla calunnia derivi una condanna per l’incolpato, la pena sarà ancora più severa: la reclusione, infatti, è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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