Nella società moderna è sempre più frequente il commercio di beni e servizi in via telematica e spesso online si trovano molte offerte vantaggiose e acquistare prodotti in pochi click comodamente da casa propria è ormai estremamente comune. Purtroppo, tuttavia, anche online è possibile incorrere in una truffa.

Il reato di truffa

Il reato di truffa, ex art. 640 c.p., come noto si configura quando un soggetto mediante artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il delitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 1.032 salvo che ricorrano le aggravanti speciali previste dal secondo comma del medesimo articolo 640 c.p.

Qualora ricorrano le seguenti circostanze, infatti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5, ovvero in relazione all’aggravante comune della c.d. “minorata difesa” – ossia l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Il reato di truffa online

Orbene, di tutta evidenza che il reato il questione possa configurarsi anche qualora l’accordo truffaldino sia concluso per il tramite di una piattaforma telematica.

Ecco allora che ci si trova di fronte ad una truffa online.

Il caso più emblematico e diffuso riguarda la condotta di coloro che pubblicano su siti specializzati annunci di vendita di merce (es. smartphone, tablet, personal computer, ecc.) ed una volta ricevuto il pagamento anticipato del bene non provvedono mai alla spedizione, cosi “intascandosi” il denaro.

Spesso e volentieri questi soggetti prendono inizialmente contatti con i possibili acquirenti rassicurandoli sulla propria affidabilità con interlocuzioni via mail o telefoniche e inducendoli così ad effettuare anticipatamente i pagamenti con ricariche su poste pay di volta in volta attivate allo scopo.

Ci si trova di fronte ad una modalità particolarmente insidiosa di truffa dove il possibile dubbio dei soggetti interessati viene vinto tramite rassicurazioni fittizie ed ingannevoli.

La truffa online è truffa aggravata?

In considerazione delle modalità della condotta, la Giurisprudenza si è interrogata sulla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 5, ovvero della c.d. “minorata difesa” – che consiste nell’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

In merito alla configurabilità dell’aggravante in parola, la Giurisprudenza è consolidata nel senso di ritenere l’aggravante sussistente con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli abbia approfittato nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta (Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017 Cc. (dep. 10/04/2017) Rv. 269893).

Il principio enunciato nella massima citata, tuttavia, non comporta la generalizzazione della ricorrenza dell’aggravante in tutti i casi di truffe on line, generalizzazione per la quale sì finirebbe, in realtà, per attribuire carattere “circostanziato” ad una delle possibili modalità della condotta di truffa; si richiede sempre la prova del concreto e consapevole approfittamento, da parte del colpevole, delle opportunità decettive offerte dalla rete, non potendosi escludere che nel singolo caso la truffa sia realizzata con lo strumento on line, ma senza che ciò comporti una reale, specifica situazione di vantaggio per l’autore.

Come denunciare la truffa online, è necessario rivolgersi a un avvocato?

Se si è vittime di questo reato è bene rivolgersi ad un legale affinché possa redigere la denuncia-querela e presentarla entro tre mesi dalla commissione del fatto.

Di regola, infatti, la truffa è procedibile e querela di parte e solo nel caso in cui, alle condizioni sopra descritte, si configurabile l’aggravante della minorata difesa il delitto sarà perseguibile d’ufficio.

Conseguentemente è sempre bene farsi assistere da un avvocato anche per questa fase seppur ai fini della presentazione della denuncia/querela non sia indispensabile.

Importante sarà ovviamente allegare tutto quanto a nostra disposizione per poter rintracciare e identificare l’autore del reato: mail, contatti telefonici ricevute dei pagamenti ecc.

La Denuncia online tramite servizi telematici della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, per venire incontro alle esigenze dei cittadini e rendere più agevole il disbrigo di determinate pratiche ha realizzato il servizio “Denuncia via web di reati telematici”.

È bene ricordare, tuttavia, che l’utilizzo del servizio è il primo passo della procedura di presentazione della denuncia per reati telematici ma le informazioni inserite nello schema da compilare assumeranno valore legale di denuncia solo con la sottoscrizione davanti all’Ufficiale di P.G. che dovrà avvenire in un momento successivo all’Ufficio di Polizia indicato online.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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