L’art. 640 c.p. sotto la rubrica «Truffa», punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 la condotta di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si tratta della forma “semplice” di truffa cui si affiancano le forma aggravate.

Prima di analizzare queste ultime è necessario preliminarmente ricordare in cosa consiste la condotta materiale del delitto in parola, ovvero cosa si intende per artifizi o raggiri.

Cosa sono gli artifici o raggiri?

Essi costituiscono la condotta materiale che deve porre in essere il reo per la configurabilità del delitto e devono essere altresì idonei ad indurre in errore la vittima.

Per artifizio, comunemente si intende una finzione/simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una falsa rappresentazione della realtà esterna.

Si pensi ad esempio a colui che sostiene di possedere una qualifica che in realtà non ha ovvero a chi predispone una falsa attestazione di originalità di un bene in realtà di scarso valore.

Il termine raggiro, diversamente,  è interpretato come la condotta di chi riesce a convincere la vittima, orientandone in modo fuorviante le rappresentazioni e decisioni.

Se l’artifizio incide più sulla modificazione della realtà esterna, dunque, l’inganno incide sulla sfera psichica della vittima.

Ciò posto è opportuno verificare quando la truffa è aggravata.

Quando si parla di truffa aggravata?

Si parla di truffa aggravata quando ricorrono le circostanza descritte al secondo comma dell’art. 640 c.p. ovvero se il fatto è commesso:

  • a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
  • con il pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare.
  • ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario.
  • ingenerando nella vittima il convincimento, non vero, di dover eseguire un ordine dell’autorità,
  • approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Procedibilità

A seguito della cd. “riforma Orlano” in tema di procedibilità del reato di truffa la regola è rappresentata dalla procedibilità a querela della persona offesa dal reato, in assenza della quale il delitto non può essere perseguito.

Vi sono, tuttavia, alcuni casi in cui a causa del maggior disvalore attribuito alla condotta, il reato è perseguibile d’ufficio.

Ci si riferisce alle ipotesi in cui la truffa è aggravata ai sensi dell’articolo 640 comma II del codice penale o quando il reato patrimoniale cagionato alla vittima sia di rilevante gravità, per espressa previsione ter terzo comma dell’art. 640 c.p. medesimo che recita: “Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

Vediamo qualche esempio di truffa aggravata che può forse chiarire le idee:

La Giurisprudenza ha ritenuto che integri il reato di truffa aggravata il comportamento di colui che, sfruttando la fama di mago, chiromante, occultista o guaritore, ingeneri nelle persone offese la convinzione dell’esistenza di gravi pericoli gravanti su di esse o sui loro familiari e, facendo loro credere di poter scongiurare i prospettati pericoli con i rituali magici da lui praticati, le induca in errore, così procurandosi l’ingiusto profitto consistente nell’incameramento delle somme di denaro elargitegli con correlativo danno per le medesime. (Cass. pen., Sez. II, 29/11/2019, n. 49519)

Ancora sarà da ritenersi truffa aggravata ai danni dello Stato la condotta del farmacista che, presentando alla ASL ricette sulle quali sia stata applicata la c.d. fustella, attestante la consegna di farmaci in realtà mai consegnati agli assistiti, ottenga il relativo rimborso, in quanto l’apposizione della fustella integra l’artificio o il raggiro che induce la ASL in errore sull’effettività della prestazione erogata. (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 11/07/2019, n. 35924).

Esprimendo un maggior disvalore a causa delle circostanze o del soggetto a cui il danno è arrecato, le forme aggravate di truffa sono punite più severamente della fattispecie di cui al primo comma dell’art. 640 c.p.

Come è punita la truffa aggravata

Il secondo comma dell’art. 640 prevede tre circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale, in quanto è prevista una pena – la reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549 – diversa da quella stabilita per il reato base – reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 51 a euro 1.032. 

Truffa aggravata prescrizione

Il delitto di truffa aggravata si prescrive nel termine di sei anni che può espandersi sino ad un massimo di sette anni e mezzo in presenza di atti interruttivi o sospensivi.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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