Lo sviluppo delle tecnologie mediatiche ha ampliato le possibilità di offesa all’onore e alla reputazione sui Mass Media. Ha aumentato le possibilità di diffamazione.
La radio, la televisione e internet, per la loro maggior diffusività, per l’ampiezza del loro bacino d’utenza, hanno una maggior potenzialità lesiva della stampa. Il web è particolarmente insidioso in quanto ha un’utenza globale e i flussi informativi che vi circolano sono così rapidi e numerosi da essere pressochè impossibili da monitorare. Il nostro ordinamento prevede una doppia tutela, penale e civile, nei confronti delle lesioni dell’onore e della reputazione. Sotto il profilo penalistico, la diffamazione è prevista e punita dall’articolo 595 del codice penale. Il reato viene integrato da chi, comunicando con più persone, o attraverso il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, offende la reputazione di qualcuno attraverso ingiurie e attribuzione di fatti diffamanti. La diffamazione ricorre anche qualora il diffamante asserisca la verità o la notorietà dei fatti attribuiti, a meno che, essendo in corso o iniziandosi un procedimento penale per tali fatti, la loro verità venga provata in giudizio.
Sotto il profilo civilistico, il diffamato può ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Innanzitutto del danno patrimoniale. La diffamazione può avere pesanti ripercussioni sull’attività lavorativa di chi ne è vittima, provocandone il licenziamento o il demansionamento o una drastica perdita di credibilità e, di conseguenza, di clientela. Ecco quindi il suo diritto al risarcimento del cd. danno da lucro cessante.
Ancora, la giurisprudenza più recente riconosce al diffamato anche il diritto al risarcimento del danno morale sofferto, in particolare consistente nell’ingiusto perturbamento dello stato d’animo del soggetto leso.
La disciplina del reato di diffamazione si fa via via più complessa e articolata ed è oggetto di continua evoluzione e reinterpretazione dottrinale e giurisprudenziale. L’assistenza di un legale esperto in materia è dunque divenuta un must per case editrici grandi e piccole, format televisivi e altresì per chi sia stato vittima di diffamazione.
Per citare un caso assurto qualche anno fa agli onori delle cronache, Giampiero Mughini è stato condannato per diffamazione ad una multa di 600 euro, e ad un risarcimento dei danni per un totale di oltre 8000 euro, per aver diffamato l’ex arbitro Paolo Dondarini. Il giornalista infatti, non avendo gradito la sua direzione di gara durante la partita Reggina- Juventus del 23 febbraio 2008, nel corso di una trasmissione televisiva, l’aveva definita testualmente “una costruzione diabolica da una mente malata”.

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