Droga, spaccio o uso personale?

Le sostanze psicoattive o psicotrope comunemente chiamate “droghe sono sostanze farmacologicamente attive in
cui è presente un agente chimico che produce effetti sul nostro organismo alterando le nostre normali funzioni biologiche, psicologiche e mentali.

L’art. 75 D.P.R. 309/1990 ” Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” sanziona come illecito amministrativo la

condotta di chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis che prevede le ipotesi di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla per un periodo fino a 3 anni; sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

La Quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con sentenza 11 settembre 2012 n. 34758 ha stabilito che il mero superamento dei limiti quantitativi stabiliti nel decreto ministeriale di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 non può basare una presunzione “assoluta” per la condotta di spaccio in quanto tale ipotesi può essere smentita sulla base di “altre circostanze dell’azione”.

La detenzione di 50 grammi di hashish non fa presumere che si tratti di detenzione di sostanza stupefacente ad uso non personale: il caso vedeva un turista trentenne sorpreso in possesso di 50 grammi di hashish, in primo che in secondo grado veniva confermata la sua responsabilità per il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente essendo stato determinante il quantitativo di hashish in grado di permettergli di confezionare oltre 160 dosi, incompatibile con l’uso personale.

Per cui secondo la giurisprudenza di legittimità il superamento dei limiti massimi (art. 73 comma 1bis lettera a) non costituisce una presunzione assoluta in ordine alla condotta di spaccio dovendosi considerare anche altre circostanze quali l’eventuale stato di tossicodipendenza o anche solo l’uso abituale di droga (ciò soprattutto se il superamento della soglia è modesto).

L’onere della prova circa la destinazione della sostanza stupefacente ad un uso non personale, è comunque a carico dell’accusa: in questa prospettiva “pur a fronte del superamento dei limiti tabellari, il giudice deve valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella norma, se le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione”.

L’art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90 stabilisce che se il fatto riguarda enormi quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena è aumentata dalla metà a due terzi e la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l’aggravante qualora tali sostante siano adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva (art. 73 comma 1 lettera c D.P.R. 309/90).

La sentenza della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 20119 del 26 maggio 2010 ha affermato che non si ha l’aggravante della ingente quantità quando la quantità determinata per ogni sostanza stupefacente dalla tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006 sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo espressi in milligrammi (cd. valore ponderale- soglia).

È necessario specificare che con il valore ponderale non si identifica quindi il quantitativo lordo, bensì si fa riferimento al principio attivo della sostanza stupefacente cosicché è possibile tenere conto dell’effettiva efficacia drogante della sostanza in conseguenza del diverso grado di purezza della stessa. Il principio attivo dunque permette di confermare l’utilizzo di canoni che le Suprema Corte di Cassazione definisce nella sentenza poco prima esposta “..semplici parametri indicativi tratti[…] sulla base dei dati provenienti dalla esperienza processuale”.

In conclusione, si può sottolineare il fatto che tale valore dev’essere inteso come “soglia” valida ad escludere la configurabilità dell’aggravante quando non sia superato il limite, non essendo ammissibile un meccanismo automatico “in malam partem” volto a riconoscere l’aggravante ogniqualvolta tale limite sia superato. Per questo motivo tale sentenza annunciava la necessità di “definire l’ambito di apprezzamento rimesso al giudice di merito e, di riflesso, quello proprio del sindacato di legittimità” tramite l’identificazione di un parametro che si ponga come dato di riferimento attendibile. Per cui il ricorso a tale criterio costituisce un’adeguata risposta dei Supremi Giudici alle svariate sentenze dei merito tra loro del tutto disarmoniche se non addirittura contraddittorie.

 

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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