Cos’è la truffa nel Codice penale in 4 veloci paragrafi

L’art. 640 c.p. sotto la rubrica «Truffa», la condotta di chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Si tratta della forma “semplice” di truffa cui si affiancano le forme aggravate.

Come noto per truffa si intende una condotta ingannatoria, mediante la quale un soggetto  determina nella vittima in un convincimento attuale non conforme a verità, sulla base del quale viene effettuato un atto di disposizione patrimoniale.

Pensiamo al caso di un soggetto che pubblichi annunci online di veicoli a prezzi particolarmente vantaggiosi spacciandosi per un professionista incaricato quale “esecutore fallimentare del Tribunale”, al fine di convincere i possibili acquirenti della bontà dell’operazione, con l’intento di ricevere il denaro e non consegnare mai il veicolo, molto verosimilmente inesistente.

La condotta tipica del reato in questione è costituita dagli artifizi o raggiri, che costituiscono dunque il momento cruciale, il modus operandi, del reato.

Per artifizio, comunemente si intende una finzione/simulazione di circostanze inesistenti o una dissimulazione di circostanze esistenti, che genera una falsa rappresentazione della realtà esterna.

Si pensi ad esempio a colui che sostiene di possedere una qualifica che in realtà non ha ovvero a chi predispone una falsa attestazione di originalità di un bene in realtà di scarso valore.

Il termine raggiro, diversamente,  è interpretato come la condotta di chi riesce a convincere la vittima, orientandone in modo fuorviante le rappresentazioni e decisioni.

Se l’artifizio incide più sulla modificazione della realtà esterna, dunque, l’inganno incide sulla sfera psichica della vittima.

Come viene punito il reato

L’art. 640 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 la truffa semplice.

La truffa aggravata così come descritta nel secondo comma della medesima norma è punita più severamente con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da euro 309 a euro 1.549.

In caso di truffa aggravata, inoltre, ex art. 640-quater c.p., che estende l’applicabilità dell’art. 322-ter c.p., sarà applicabile la confisca anche per equivalente del prezzo o del profitto del reato.

Le aggravanti della truffa

Si parla di truffa aggravata quando ricorrono le circostanza descritte al secondo comma dell’art. 640 c.p. ovvero se il fatto è commesso:

  • a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
  • con il pretesto di far esonerare qualcuno dal servizio militare.
  • ingenerando nella vittima il timore di un pericolo immaginario.
  • ingenerando nella vittima il convincimento, non vero, di dover eseguire un ordine dell’autorità,
  • approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.

Le tipologie di truffa

Esistono, nella prassi, svariate tipologie di truffa.

Le più diffuse sono:

  • La truffa contrattuale: che si configura quando gli artifizi e raggiri vengono posti in essere nel momento della conclusione di un contratto, a causa dei quali il contraente stipula un negozio a lui sfavorevole che, in assenza degli inganni, non avrebbe concluso.
  • La truffa online: ove il reato viene posto in essere per il mezzo di una piattaforma telematica.
  • La truffa assicurativa: di cui all’art. 642 c.p. laddove un soggetto procura dei danni ad un bene assicurato ovvero cagiona a sé stesso una lesione ovvero ne aggrava una esistente al fine di riscuotere il relativo premio.
  • Il cd. “phishing”: particolare forma della frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p.  consiste nella condotta volta al furto d’identità che trae origine dall’invio casuale di messaggi di posta elettronica (e-mail) che riproducono la grafica e i loghi ufficiali di siti aziendali o istituzionali come quelli postali o bancari, ad un elevato numero di destinatari (tecnica denominata spamming). Tali messaggi, di solito, segnalano all’utente presunti problemi tecnici relativi all’accesso al conto, inducendolo all’inserimento di password che autorizzano pagamenti o numeri di carte di credito.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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