Guida sotto effetto di sostanze stupefacentiGuida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: a cosa si va incontro? In Italia, l’art. 187 del Codice Della Strada punisce i conducenti di auto che, al momento del fatto, si trovano in stato di alterazione psico-fisica causata dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tali soggetti andranno incontro ad una responsabilità penale. L’art. 187 stabilisce che:

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.”

È doveroso sottolineare che per sostanza stupefacente o psicotropa si intende una qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, che produce un effetto di alterazione psico-fisica nel soggetto che la utilizza.

Le sanzioni previste sono:

  • Multa da euro 1.500 a euro 6.000 (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00);
  • L’arresto da 6 mesi ad 1 anno;
  • Sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni e la perdita di 10 punti.

Per i conducenti minori di 21 anni e/o professionali e/o neopatentati, invece, è previsto:

  • Multa da euro 2.000 a euro 8.000 (aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00);
  • L’arresto da 8 a 18 mesi;
  • Sospensione della patente di guida da 16 a 36 mesi e la perdita di 10 punti.

Se il conducente provoca un incidente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, la pena si raddoppia, la patente viene revocata, il mezzo viene confiscato attraverso il sequestro preventivo (solo se il mezzo appartiene a chi ha commesso il reato). 

Se il conducente che ha causato l’incidente provoca la morte di un altro soggetto, è prevista la reclusione da 5 a 12 anni. In caso di lesioni gravi, invece, la nuova formulazione dell’art. 589 bis prevede la reclusione da 4 a 7 anni.

Quando un conducente si trova sotto l’effetto di sostanze stupefacenti può essere applicata anche la sospensione della patente come sanzione amministrativa e accessoria rispetto alle sanzioni penali a cui il soggetto va incontro. In tal caso, la patente è ritirata direttamente dalle forze dell’ordine che accertano il fatto commesso e la trasmettono entro dieci giorni alla Prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni.

Guida sotto effetto di stupefacenti accertamento: come avviene?

 

Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti accertamentoGuida sotto effetto di stupefacenti accertamento. Secondo quanto previsto dall’art. 187 del Codice della Strada, il reato si configura quando un soggetto guida versando in uno stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti. 

Ergo, il reato sussiste nel momento in cui lo stato psico-fisico del conducente risulta essere alterato e di conseguenza egli mette in pericolo la collettività.

Per accertare la guida sotto effetto di stupefacenti, esistono due tipi di accertamento:

  • Il primo, in cui la Polizia Stradale può sottoporre il conducente ad accertamenti non invasivi, attraverso l’utilizzo di strumenti appositi.
  • Il secondo, invece, consiste nell’accertamento specifico della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope.

“Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.”

Il comma 2 dell’art. 187 del Codice della Strada, prevede una procedura standardizzata che permette alla Polizia di compiere una pre-analisi, nella quale si può effettuare un controllo preventivo per rilevare un eventuale stato di alterazione.

La norma spiega, inoltre, che gli accertamenti non devono essere invasivi per il conducente poiché vengono effettuati mediante l’uso di apparecchi portatili o attraverso il controllo visivo-percettivo del soggetto come ad esempio l’arrossamento degli occhi, la lentezza nei riflessi, la difficoltà a parlare o a camminare, etc.

“Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anzichè su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.”

Come sottolineato dal comma 2 bis dell’art. 187, nel momento in cui la prima modalità di accertamento abbia come risultato la positività, il soggetto può essere sottoposto ad esami istantanei tossicologici precisi su campioni di mucosa come ad esempio l’esame del “tempone”.

“Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.”

Come spiega il comma 3 dell’art. 187 del Codice della Strada, se negli esami preliminari c’è un esito positivo, se il conducente si rifiuta di sottoporsi al prelievo istantaneo e se il conducente del veicolo viene coinvolto in un incidente stradale, la Polizia lo accompagna nelle strutture sanitarie per effettuare il prelievo di campioni liquidi biologici per accertare la presenza o meno di sostanze stupefacenti nel corpo.

Cassazione sulla guida stupefacenti: nel dettaglio

 

Cassazione Cosa dice la Cassazione sulla guida con stupefacenti? Ai fini difensivi si riportano qui di seguito alcune sentenze della Corte di Cassazione che, in buona sostanza, postulano il fatto che per essere penalmente responsabili per il reato qui in discussione non basta essersi messi alla guida dopo aver fatto uso di droga ma che l’aver assunto sostanza drogante ha effettivamente determinato un’alterazione delle capacità psicofisiche del soggetto tanto da mettere in pericolo persone terze.

  • Nella sentenza n. 33312 del 08/07/2008, la Cassazione sulla guida sotto effetto di stupefacenti ha affermato che: “La condotta tipica del reato previsto dall’art. 187, commi primo e secondo, cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione.”
  • Nella sentenza n. 35335 del 12/06/2015, la Cassazione ha affermato che: “Il conducente è penalmente responsabile laddove sia provata non solo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che lo stesso sia stato sottoposto a visita medica di supporto che accerti effettivamente che abbia materialmente guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione di sostanza psicotrope.”
  • Nella sentenza n. 12197 dell’11/01/2017, la Cassazione ha affermato che: “In mancanza di segni fattuali che dimostrino lo stato di alterazione derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conducente che si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti tossicologici non commette reato.”

Guida sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti clinici

RifiutoMa cosa succede, in seguito alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, vi è il rifiuto del  soggetto a sottoporsi ad accertamenti clinici?

In generale, in Italia se il soggetto viene fermato alla guida sotto effetto di stupefacenti e vi è il rifiuto di sottoporsi accertamenti clinici diretti a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti è reato e viene disciplinato dall’art. 187 comma 8 del Codice della Strada:

“Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonchè quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.”

Dalla sentenza della Cassazione del 2017, però, si può dedurre che il conducente può rifiutarsi di effettuare il test preliminare per verificare se sia o meno sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nel momento in cui non sussistono elementi che rimandino ad uno stato di alterazione psicofisica. Oltre al nostro approfondimento sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, scopri di più anche sull’articolo 75 sugli stupefacenti, sul traffico internazionale di droga e stupefacenti, e sul testo unico sugli stupefacenti.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e l’accertamento, su cosa dice la Cassazione e sul rifiuto, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

Condividi:

Tag:

Informazioni sull'autore

Torna in alto
Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

Sei accusato di un reato?

Scopri subito come difenderti nel processo penale.
Scrivimi qui
1
Desideri fissare una consulenza?