Detenzione di sostanze stupefacenti art.73La detenzione di sostanze stupefacenti secondo l’art.73, finalizzata allo spaccio, costituisce reato.

Invece la sola detenzione per consumo personale configura un illecito amministrativo: in tal caso le sanzioni consistono, ad esempio, nella sospensione dell’uso della patente, del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno per un periodo che ha una durata variabile.

È importante definire la linea di confine tra detenzione ad uso personale e detenzione ai fini di spaccio che costituisce lo spartiacque tra lecito ed illecito, condotta non punibile e condotta punibile.

In merito alla detenzione di sostanze stupefacenti, l’art. 73 d.P.R 309/1990 c.d. Testo Unico in materia di Stupefacenti disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La fattispecie descritta da tale articolo, quindi, riguarda la produzione, il trasporto e la distribuzione della sostanza stupefacente: “Chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene”.

Tale articolo sanziona come reato tutte le condotte di spaccio e la detenzione a fini dello spaccio. Viene sanzionato, quindi, anche colui che compie qualsiasi attività di cessione e destinazione ad un’altra persona, anche a titolo gratuito.

Il bene giuridico tutelato è la salute pubblica; ergo si intendono proteggere i cittadini da sostanze droganti che potrebbero essere lesive per chi le assume ma anche dannose per terzi (prendiamo il caso degli “effetti collaterali” quali gli omicidi colposi a seguito di incidenti stradali causati da coloro i quali hanno fatto uso di sostanze psicotrope).

Ai fini processuali e segnatamente sotto il profilo difensivo (pensiamo a chi è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti) è, quindi, fondamentale provare che non si tratta di una detenzione destinata alla vendita a terzi bensì una detenzione a mero uso personale.

Come?

Il nostro sistema processuale contempla che l’accusa deve dimostrare la detenzione di sostanze stupefacenti per un uso diverso da quello personale.

Di conseguenza, quindi, è il giudice che valuterà, caso per caso, se la detenzione risulta essere per un uso personale o meno affidandosi a determinati “parametri di prova” come:

  • La quantità, la qualità e la composizione della sostanza, analizzando lo status socio-economico del soggetto che la detiene;
  • Strumenti che servono per la pesatura e il confezionamento della sostanza, come ad esempio il bilancino di precisione e bustine di cellophane utilizzate al confezionamento;
  • Le modalità di detenzione della droga (in pezzi o già in quantità frazionate).
  • La presenza indosso oppure in casa di denaro contante.

Sull’aspetto quantitativo, è doveroso precisare che le tabelle ministeriali chiarificano quale sia la quantità massima detenibile affinché si possa parlare di uso personale.

Il calcolo si ottiene moltiplicando la dose media singola (D.M.S.) per un numero prestabilito chiamato “moltiplicatore”: per la cocaina, ad esempio, la dose media singola è 150 mg, il moltiplicatore variabile è 5, la quantità massima detenibile è 750 mg, la sostanza lorda 1,6 g (45%), il numero di dosi o assunzioni è 5.

Il solo criterio quantitativo non basta però: bisogna tenere conto anche di tutti gli altri parametri. Se, ad esempio, durante una perquisizione in casa viene ritrovata della droga in un quantitativo basso, ma tale sostanza risulta confezionata in dosi ed è presente un bilancino per la pesatura, allora può essere provata la detenzione ad un uso diverso rispetto a quello personale e, quindi, il soggetto può essere accuso di aver commesso un reato di spaccio.

Detenzione stupefacenti: quale pena prevista?

Detenzione stupefacenti penaDetenzione stupefacenti, quale pena è prevista? L’art. 73 disciplina il reato di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, sanzionando il soggetto, a seconda del tipo di sostanza, con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro.

Nell’ipotesi in cui i fatti siano considerati di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da € 1.032 a € 10.329.

Come detto in precedenza, la sola detenzione per uso personale, depenalizzata a seguito del referendum abrogativo del 1993 (d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171), configura un illecito amministrativo che viene punito con una o più sanzioni amministrative:

  • sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla per un periodo fino a tre anni;
  • sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla; sospensione del passaporto e di ogni altro documento assimilabile o divieto di conseguirli;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se è cittadino extracomunitario.

Il soggetto che detiene la sostanza per un uso personale non va incontro ad un procedimento penale nel il casellario giudiziale non verrà inserita la segnalazione.

4) Droga parlata

L’espressione “droga parlata” si riferisce al linguaggio allusivo e criptico che viene utilizzato dai soggetti che trafficano sostanze stupefacenti durante le conversazioni per accordarsi riguardo alle trattative del commercio e della vendita delle sostanze. Vengono, quindi, utilizzate delle parole in codice con l’obiettivo di non essere scoperti e, di conseguenza, le forze di polizia decidono di intercettare telefonicamente i soggetti in questione attraverso particolari strumenti.

L’intercettazione, per avere una validità probatoria, deve possedere tre elementi:

  • La chiarezza;
  • La decifrabilità del significato;
  • L’assenza di ambiguità.

Per tali motivi, la Difesa dell’imputato avrà come compito quello di dare una spiegazione logica alle conversazioni che sono state oggetto di intercettazioni telefoniche o ambientali, provando che il soggetto, durante le conversazioni registrate, non stava alludendo alle sostanze stupefacenti.

Nella sentenza n. 11655 del 2015, la Cassazione ha affermato che la prova, nei processi di droga parlata, è data esclusivamente dai contenuti delle intercettazioni telefoniche e/o ambientali. Non è necessario, quindi, che vengano sequestrate o trovate le sostanze stupefacenti per essere accusati.

In ogni caso, è il Giudice che può giudicare la responsabilità penale del soggetto, esigendo, però, un rigoroso onere motivazionale.

Nel 2016, invece, la Cassazione, nella sentenza n. 42827, spiega che anche solo attraverso le intercettazioni ambientali e/o telefoniche può essere provato il reato di traffico di stupefacenti (droga parlata).

La sentenza n. 27434 del 2017, la Cassazione ha affermato che nel momento in cui gli indizi a carico di un soggetto riguardino esclusivamente le dichiarazioni intercettate senza che vi sia stato il sequestro della sostanza, la valutazione di essi deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore, ai sensi dell’art 192, secondo comma c.p.p. Quando sono prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la condanna dell’imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. Oltre al nostro approfondimento sulla detenzione di sostanze stupefacenti secondo l’art.73 e la pena prevista, scopri di più anche in merito alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, sul testo Unico stupefacenti, e sull’articolo 75 sugli stupefacenti.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla detenzione sostanze stupefacenti art. 73, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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