IL REATO DI RICICLAGGIO: INFORMAZIONI GENERALI
Il reato di riciclaggio è previsto dall’art 648 bis del codice penale, il quale stabilisce che è punito con reclusione e multa chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Spiegato in parole molto più semplici, la legge punisce colui che si adopera affinché la provenienza illecita del denaro (o del bene o delle altre utilità) venga mascherata, questo è il motivo per il quale gergalmente si dice che questo denaro viene “ripulito”. La condotta che la previsione del reato di riciclaggio persegue è soltanto quella che sia idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del bene: un esempio è dato dalla sostituzione di una targa di un’autovettura rubata.
La ragione per cui il decreto legge 59 del 1978 ha previsto l’introduzione nel nostro codice sostanziale dell’art 648 bis risiede in una intensificazione della lotta alla criminalità organizzata. Il bene giuridico tutelato, per quanto discusso dalla dottrina, è ravvisabile sia nella tutela dell’amministrazione della giustizia, in quanto la sanzione al reato di riciclaggio mira ad eliminare l’ostacolo all’individuazione dei delitti, sia alla tutela del patrimonio, in quanto si mira ad evitare che i proventi illeciti siano reimmessi nel circuito economico legale.
In ragione della lotta alla criminalità la pena prevista per il reato di riciclaggio è piuttosto alta: la reclusione prevista è dai quattro ai dodici anni, la multa da euro 1032 a 15493.
L’aspetto piuttosto peculiare di questo reato è che l’art. 648 bis c.p. contiene una clausola di riserva ossia “fuori dai casi di concorso di reato”, il che vuol dire che è esclusa la punibilità di chi ha commesso il reato presupposto. Lo schema che si segue è: Tizio commette un reato (es. spaccio di stupefaceni), Caio “lava” il denaro sporco commettendo il reato di riciclaggio. Non può esservi identità di soggetto tra chi esegue il reato presupposto e chi esegue il reato di riciclaggio! Questa è la grande distinzione rispetto al delitto di autoriciclaggio (per qualche informazione in più si rinvia al link https://avvocatofrancescodandria.it/autoriciclaggio/ ).
UN PO’ DI ESEMPI TRATTI DA CASI CONCRETI
Sono solito spiegare ai miei assistiti le fattispecie di reato con degli esempi semplici tratti da casi concreti.
La Cassazione con la Sentenza n. 18965 del 21.04.2016 ha stabilito che integra il delitto di riciclaggio l’aver messo a disposizione la propria carta prepagata a un’organizzazione criminale che aveva prelevato da uno sportello bancomat una certa quantità di denaro per il tramite di una carta clonata. Il reato presupposto è quello di frode informatica e il delitto di riciclaggio si è perfezionato con il trasferimento del denaro sulla prepagata.
Sempre la Corte di Cassazione (Sent.n. 46321/2016) ha chiarito che costituisce reato di riciclaggio l’alterazione dei dati identificativi e la completa trasformazione dell’identità fisica e funzionale di un bene mobile registrato. Nel caso di specie il reato presupposto era costituito dal furto di un semirimorchio, il riciclaggio era costituito nell’alterazione dei dati identificativi tramite abrasione del numero di telaio del bene e la trasformazione del bene da mezzo di trasporto a semplice piattaforma mobile di giostrina.