L’AVVOCATO PENALISTA: IL REATO DI TRUFFA
COS’È?
Nel nostro ordinamento il reato di truffa è disciplinato dall’art. 640 c.p. e punisce chiunque <<con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno>>.
Il reato di truffa è un reato che tutela non solo il patrimonio della vittima ma, altresì, la libertà del consenso nei rapporti contrattuali.
Orbene, dal testo normativo si deduce, quindi, che il reato di truffa punisce l’autore quando quest’ultimo mediante artifizi o raggiri (quindi con l’inganno) al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (ovvero un introito che non gli aspettava, che non gli era dovuto) crea un danno alla persona offesa.
Elementi costitutivi del reato di truffa sono principalmente quattro:
1) una condotta fraudolenta commessa mediante artifici e raggiri dal soggetto agente;
2) l’induzione in errore della vittima;
3) il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a lui svantaggioso ma vantaggio per il soggetto agente;
4) il danno alla vittima conseguente all’ingiusto profitto.
Per quanto concerne la modalità della condotta, la giurisprudenza e la dottrina sono concordi nel ritenere che per artifici e raggiri non si intenda solamente una finzione particolarmente astuta per indurre taluno in errore ma, altresì, il silenzio, la menzogna e la reticenza.
COSA RISCHIO?
Ebbene, devi sapere che la pena per il reato di truffa consiste nella reclusione da 3 mesi a 6 anni e con la multa da Euro 51,00 a Euro 1.032,00.
Devi sapere, però, che la pena viene aumentata se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, nell’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine derivante dall’autorità oppure nella fattispecie rientrante nella circostanza aggravante di cui all’art. quando la condotta truffaldina consista nell’aver approfittato per circostanze n. c.p. ovvero quando l’autore del reato ha approfittato delle circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Per tale reato, si procede a querela di parte entro tre mesi dalla commissione del fatto ad eccezione delle circostanze disciplinate dall’art. 640, comma 2, c.p.
COME posso AIUTARTI?
Nel caso in cui tu fossi imputato in un procedimento penale per il reato di truffa è necessario che tu sappia che ti occorre un avvocato penalista.
Chiamami e costruiremo assieme la migliore difesa.
Avv. Francesco D’Andria