Patteggiamento con Equitalia: si può?
Ebbene sì, si tratta dell’accertamento con adesione, sorta di accordo tra contribuente ed ufficio che può essere raggiunto prima o dopo l’emissione dell’avviso di accertamento nonché dopo il controllo effettuato dall’ufficio stesso o dalla Guardia di Finanza, e rappresenta per il contribuente la possibilità di evitare il giudizio tributario.
La procedura di patteggiamento con Equitalia può essere applicata a tutte le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap) e indirette (Iva) e vi sono ammessi tutti i tipi di contribuenti (persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d’imposta); può essere attivata sia dal contribuente che dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione provinciale il predetto ha domicilio fiscale.
Perché conviene “patteggiare” con Equitalia?
- L’accertamento con adesione permette al contribuente di ottenere una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno quindi dovute nella misura di 1/3 del minimo.
- Per fatti sanzionati penalmente, il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado comporta la riduzione delle sanzioni penali fino a 1/3 e la mancata applicazione delle pene accessorie.
Come inizia il procedimento di adesione?
- Su iniziativa dell’ufficio, che invita il contribuente a comparire per tentare una definizione concordata prima di accedere al giudizio tributario: se il contribuente non compare, non potrà ricorrere nuovamente a questo istituto per gli stessi periodi d’imposta e per gli stessi elementi riportati nell’invito.
- Su iniziativa del contribuente, che può presentare domanda di adesione all’ufficio prima di aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento non preceduto da invito a comparire oppure dopo aver ricevuto la notifica non preceduta da invito a comparire ma fino alla scadenza dei termini per il ricorso.
- Su iniziativa del contribuente quando nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, conclusi con un processo verbale di constatazione.
Quali sono le modalità di presentazione della domanda?
La domanda di adesione deve essere presentata direttamente o a mezzo posta, prima dell’impugnazione dell’avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, all’ufficio che lo ha emesso ed entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; entro 15 giorni dal ricevimento della domanda l’ufficio formula l’invito a comparire.
Come si perfeziona l’accertamento con adesione e come avviene il pagamento delle somme dovute?
Il perfezionamento si ha con il pagamento con le somme dovute e risultanti dall’accordo tra contribuente ed ufficio; in caso contrario, il contribuente può presentare ricorso al giudice tributario. Il pagamento avviene, a seconda del tipo di imposta, tramite modello F23 o F24 e può essere effettuato in un’unica soluzione oppure rateizzato.
Un esempio di accertamento con adesione assolutamente ben riuscito è quello ottenuto da un famoso campione di MotoGP, il quale ha siglato la “pace fiscale” con l’Agenzia delle Entrate che gli ha permesso di pagare solo il 30% di quanto dovuto.
Scopri di più anche sull’istanza di patteggiamento, sulla sentenza di patteggiamento e sullo schema di patteggiamento.