Il reato di Truffa: Articolo n. 640 del codice penale.
Il testo della norma così dispone:
“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.
La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;
2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61, n. 5.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’art. 61, 1° comma, n. 7″.
Il primo comma della norma descrive il reato nella sua forma semplice, mentre il secondo comma prevede delle aggravanti specifiche e ad effetto speciale, stante la cornice di pena autonoma e che comporta un incremento oltre di oltre un terzo rispetto alla cornice edittale della forma “base” di truffa.
Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere: Articolo n. 157 del codice penale.
Come noto, nel nostro ordinamento il trascorrere di un determinato periodo di tempo dalla data di commissione di un reato determina degli effetti giuridici, sia in relazione al reato che alla pena.
Per quanto riguarda il reato la prescrizione ne costituisce una causa estintiva: se dalla commissione dell’illecito trascorre un determinato periodo di tempo (che varia in base al singolo reato) senza che sia intervenuta una sentenza di condanna divenuta definitiva, il reato deve ritenersi prescritto e non potrà più essere irrogata la sanzione prevista.
Ciò che viene meno a fronte del trascorre del tempo, dunque, è la pretesa punitiva.
La ratio è chiara: il trascorrere di un lasso temporale importante determina un’attenuazione dell’esigenza di prevenzione tipica del diritto penale, conseguentemente risulterebbe irragionevole perseguire e reprimere una condotta posta in essere molto tempo prima e da un soggetto ormai diverso dal punto di vista soggettivo.
L’art. 157 c.p. prevede che:
“La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.”
Dal momento che, come abbiamo visto, la pena per il reato di truffa vede un massimo edittale di tre anni nella forma semplice e di cinque nella forma aggravata, il tempo necessario alla prescrizione sarà di sei anni.
Occorre, tuttavia, tenere ben presente che ai sensi dell’articolo 161 del codice penale, in caso di interruzione della prescrizione, il termine di sei anni può essere incrementato fino ad un quarto: il termine massimo di prescrizione, in caso di interruzioni del corso della prescrizione, è pari dunque a sette anni e mezzo.
Articolo n. 158 del codice penale. Decorrenza del termine della prescrizione.
L’art. 158 stabilisce il giorno dal quale il corso della prescrizione inizia a decorrere:, la norma così dispone:
“Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza. “
Nel caso di truffa, trattandosi di reato istantaneo di danno, il momento consumativo va individuato nel momento in cui si verifica l’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del soggetto passivo con conseguente definitivo passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente.
Occorre, altresì dar conto delle situazioni che vengono definite “a consumazione prolungata” ovvero quando, come ad esempio nel caso di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, vi siano più erogazioni riconducibili all’originario ed unico comportamento fraudolento.
In tal caso la frode si consuma al momento della percezione dell’ultima rata di finanziamento e da quel momento inizierà a decorrere il termine prescrizionale.