Come facilmente intuibile, la truffa assicurativa si verifica allorquando la condotta truffaldina è posta in essere nell’ambito di un rapporto di assicurazione e tende a conseguire oppure ad aumentare l’incasso di un rimborso da parte della compagnia.

Gli articoli del codice penale

Le fattispecie criminose che vengono in rilievo sono l’art. 640 c.p. che disciplina la truffa e l’art. 642 c.p.  relativo al fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona che dispongono, rispettivamente:

Art. 640 c.p.: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.”

A fianco all’art. 640 il Legislatore ha tipizzato anche la figura del fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, punito dall’art. 642 c.p. che dispone:

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”

Il bene tutelato, in via principale dall’art. 642 c.p. è il patrimonio delle compagnie assicurative nonché, in via indiretta anche quello di tutti gli assicurati e la collettività.

Dalla lettura della norma si evince che trattasi di reato a consumazione anticipata in quanto si perfeziona con la semplice messa in atto della condotta fraudolenta richiesta dalla norma ed è per tale ragione che viene ritenuto un reato di pericolo e solo eventualmente di danno e il tentativo non è configurabile.

I rapporti tra i due reati:

Uno degli aspetti maggiormente all’attenzione della dottrina è stato  quello relativo ai rapporti tra il reato di frode ai danni dell’assicurazione e quello di truffa. 

Secondo un orientamento consolidato i delitti a consumazione anticipata di cui all’art. 642, 1° e 2° co., sarebbero in rapporto di specialità con la truffa tentata, mentre l’ipotesi aggravata descritta all’art. 642, 2° co., sarebbe speciale rispetto alla truffa consumata. 

Il rapporto di specialità emergerebbe, infatti, oltre che sul piano degli interessi tutelati (e su quello soggettivo), anche riguardo all’elemento materiale dei due reati: le condotte fraudolente di distruzione della cosa propria e di mutilazione della propria persona sono comunemente viste come species degli artifici e raggiri che contraddistinguono la condotta della truffa; inoltre, il conseguimento dell’intento che caratterizza l’ipotesi aggravata dell’art. 642, può ritenersi species di quel profitto con altrui danno descritto in termini generali dall’ art. 640.   In considerazione di ciò viene pacificamente escluso il concorso di reati.

Prescrizione di anni sei per il reato di truffa assicurativa automobilistica

La fattispecie più comune è, in tutta evidenza, la truffa automobilistica: ovvero la simulazione di un incidente stradale con danni ai veicoli o spesso alla persona (il classico colpo di frusta).

Ma in quanto tempo si prescrive il reato?

Come noto, nel nostro ordinamento il trascorrere di un determinato periodo di tempo dalla data di commissione di un reato determina degli effetti giuridici, sia in relazione al reato che alla pena. 

Per quanto riguarda il reato la prescrizione ne costituisce una causa estintiva: se dalla commissione dell’illecito trascorre un determinato periodo di tempo (che varia in base al singolo reato) senza che sia intervenuta una sentenza di condanna divenuta definitiva, il reato deve ritenersi prescritto e non potrà più essere irrogata la sanzione prevista. 

Ciò che viene meno a fronte del trascorre del tempo, dunque, è la pretesa punitiva.

La ratio è chiara: il trascorrere di un lasso temporale importante determina un’attenuazione dell’esigenza di prevenzione tipica del diritto penale, conseguentemente risulterebbe irragionevole perseguire e reprimere una condotta posta in essere molto tempo prima e da un soggetto ormai diverso dal punto di vista soggettivo.

L’art. 157 c.p. prevede che:

“La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.”

Dal momento che il reato di cui all’art. 642 c.p. prevede un pena da uno a cinque anni, dunque, il reato sarà prescritto dopo sei anni dalla consumazione.

Interruzione del corso della prescrizione: Articolo n.160

Occorre tuttavia tenere presente che il compimento di alcuni atti interrompe il decorrere della prescrizione.

L’art. 160 c.p. dispone infatti che: “il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.”

Effetti della sospensione e della interruzione: Articolo n.161

Occorre, tuttavia, tenere ben presente quanto disposto dall’art. 161 del codice penale ovvero che “in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.”

In caso di interruzione della prescrizione nel caso che interessa il termine massimo di prescrizione sarà dunque pari dunque a sette anni e mezzo.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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