Reati di corruzione e concussione

La CONCUSSIONE è il più grave dei reati contro la pubblica amministrazione e può essere commesso, mediante dolo, solamente dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio. La concussione la troviamo nell’art. 317 c.p. ove è “punito con la reclusione da quattro a dodici anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro od altra utilità”.
Il termine “costringere” viene intenso nella condotta di coazione psichica ovvero un male ingiusto implicante pertanto la libertà della vittima di aderire o meno alla richiesta del pubblico ufficiale.
Il termine “induzione”, invece, si concretizza mediante comportamenti induttivi del pubblico ufficiale sul privato idonee a influire sulle motivazioni del privato creando in esso uno stato di soggezione psicologica.
Il reato di concussione avviene anche se il denaro o altra utilità viene pretesa dal Pubblico Ufficiale o dall’incaricato di pubblico per sé ma anche in favore di terzi.
Il tentativo di concussione, invece, si configura quando il pubblico ufficiale compia atti diretti a costringere o indurre taluno a dare o promettere denaro o altra utilità ma, effettivamente, tali comportamenti non si concretizzano.
La CORRUZIONE invece è il delitto commesso dal pubblico ufficiale che per compiere un atto del suo ufficio (ex art. 318 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio (ex art. 319 c.p.) riceve per sé o per terzi una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa è punito con la pena della reclusione. La distinzione tra concussione e corruzione trova il suo discrimine nell’accordo criminoso che si instaura tra pubblico ufficiale e privato; detto accordo è privo di alcuna costrizione da parte del P.U. nei riguardi del soggetto privato.

Si ha concussione quando il pubblico ufficiale utilizza la propria autorità, il proprio potere e quindi il proprio dominio per assoggettare la volontà del privato facendogli capire che non ha altre alternative se non quella di sottostare alle sue richieste.

Sicché la concussione è caratterizzata da una disparità tra le volontà delle parti mentre nella corruzione la volontà del pubblico ufficiale e del privato si incontrano su un piano paritario cercando di perseguire un proprio risultato (Cassazione sez. VI, 19 gennaio 1998-29 aprile 1998, n. 5116).

Si concretizza la corruzione, pertanto, quando la dazione o promessa di denaro o di altra utilità da parte del privato sia spontanea, invece perché si abbia la concussione è sufficiente che la condotta del pubblico ufficiale tolga il carattere della spontaneità alla prestazione o alla promessa ottenuta.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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