REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI E LA RECENTE DEPENALIZZAZIONE

 

COS’E’?

Il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali (per intenderci INPS e INAIL) è disciplinato dall’art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 che puniva con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1032,91, il datore di lavoro che omette di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

In buona sostanza, si tratta di una particolare forma di appropriazione indebita, che viene integrata allorquando il datore di lavoro non versi agli istituti previdenziali le somme trattenute sulle buste paga dei dipendenti.

CHI PUO’ COMMETTERE QUESTO REATO?

Il reato di omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali può essere commesso solo dal datore di lavoro che, come detto, opera le ritenute (ovvero trattiene i soldi) sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ed è poi tenuto a versare gli importi all’erario.

La commissione del reato viene punita con la pena della reclusione fino a tre anni.

Ebbene, se hai omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a Euro 10.000,00 in un anno di esercizio, sappi che il tuo comportamento costituisce un illecito penale.

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ E LA RECENTE DEPENALIZZAZIONE

In primo luogo, c’è da dire che il reato si realizza alla scadenza del termine per il versamento delle ritenute stesse, ma che lo stesso, ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis D.L. 463/83,  non è punibile qualora il datore di lavoro provveda a versare  quanto dovuto a titolo di contributi entro di tre mesi dal ricevimento della contestazione da parte dell’INPS o della Direzione Territoriale del Lavoro.

In caso di omissione dei versamenti, infatti, questa viene contestata mediante comunicazione scritta.

Dal ricevimento di tale comunicazione decorreranno i tre mesi per la regolarizzazione della posizione contributiva, eventualmente anche mediante rateizzazione.

Recentemente, inoltre, il D.lgs n. 8 del 15.01.2016 ha depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000,00 Euro all’anno.

Pertanto, se gli importi non versati non superano tale cifra annua, il datore risponderà solo a livello amministrativo. L’illecito, dunque, non sarà più penale ma, appunto, amministrativo.

La depenalizzazione si applica anche alle violazioni commesse precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (6 febbraio 2016) salvo che sia intervenuta una sentenza o un decreto  penale di condanna ormai irrevocabili.

In tale caso, tuttavia, il giudice della esecuzione su istanza del difensore revoca il provvedimento penale, dichiarando che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Da ultimo, è bene sapere che resta comunque la possibilità per il datore di lavoro di evitare anche la sanzione amministrativa, provvedendo al versamento entro il termine di tre mesi di cui Ti ho parlato prima.

COME POSSO AIUTARTI?

Se il Tuo processo si è già concluso con un provvedimento di condanna irrevocabile, posso aiutarti a cancellare ogni traccia del medesimo in forza dell’intervenuta depenalizzazione.

Se non vuoi affrontare il processo, posso aiutarti facendoti ottenere una rateizzazione del debito.

Se, infine, i mancati versamenti superano i 10.000,00 Euro annui, elaboreremo insieme la miglior strategia per dimostrare l’assenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi del reato ovvero la sussistenza di una causa di giustificazione.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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