Rito abbreviato: cosa significa?
Il rito abbreviato è un rito speciale, alternativo al giudizio ordinario, perché il procedimento si conclude in fase di udienza preliminare.
Il significato di tale rito risiede proprio in tale circostanza: essendo un rito deflattivo del dibattimento, i tempi della giustizia risultano notevolmente ridotti.
Il rito abbreviato, quindi, elimina una fase del giudizio ordinario, cosicché tutti gli atti dibattimentali (atti introduttivi, preliminari, istruttoria dibattimentale) non verranno compiuti.
Alla base di tale rito risiedono, quindi, ragioni di economia processuale: attraverso la celebrazione di tali procedimenti si evita di ingolfare la già lenta macchina della giustizia.
Proprio per premiare la scelta dell’imputato di contribuire alla celerità del procedimento, il legislatore ha previsto una ricompensa, cioè lo sconto secco di 1/3 della pena per i delitti e di 1/2 per le contravvenzioni.
Ne deriva, quindi, che si tratta di un rito deflattivo del dibattimento e premiale per l’imputato
Istanza di rito abbreviato: cos’è?
Vediamo adesso cosa si può dire in merito all’istanza di rito abbreviato. In seguito all’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero, l’imputato, qualunque sia il reato contestatogli (fatta eccezione per quelli puniti con l’ergastolo), può chiedere la definizione del procedimento sulla base dei soli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari, sempre che non ne richieda un’integrazione probatoria.
La richiesta può essere avanzata personalmente dall’imputato o a mezzo di procuratore speciale e in tale ultimo caso la sottoscrizione dell’imputato necessita di autenticazione.
La scelta del rito può essere effettuata nel corso dell’udienza preliminare, fino alle conclusioni delle parti; laddove, invece, manchi l’udienza preliminare (nello specifico, il procedimento con citazione diretta a giudizio), la richiesta può essere formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Tuttavia, il giudizio abbreviato può essere richiesto anche in sede di conversione di altro rito: in particolare, contestualmente all’opposizione al decreto penale di condanna; entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato; in caso di giudizio direttissimo, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
Infine, quando l’imputato chiede si proceda con giudizio abbreviato in seguito al deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso un termine non superiore a 60 giorni, eventualmente richiesto dal Pubblico Ministero per lo svolgimento di indagini suppletive, limitatamente al tema introdotto dalla difesa.
In tal caso l’imputato ha facoltà di revocare l’istanza.
Sulla richiesta formulata dall’imputato decide il giudice, il quale dispone procedersi con rito abbreviato emettendo ordinanza.
Anche la richiesta di rito abbreviato condizionato è soggetta al vaglio del giudice, il quale, tenuto conto degli elementi già acquisiti ed utilizzabili, dispone l’acquisizione di nuove prove qualora queste risultino effettivamente necessarie per la decisione finale e non compromettano le esigenze di economia processuale.
Tuttavia, in caso di rigetto della richiesta, la stessa potrà essere ripresentata nelle forme del rito abbreviato secco oppure del patteggiamento.
Giudizio abbreviato: quali tempistiche
Viene adesso da chiedersi: in caso di giudizio abbreviato, quali tempistiche ci sono? Il giudizio abbreviato, come lo stesso aggettivo “abbreviato” suggerisce, è una modalità alternativa di definizione del procedimento penale perché, rispetto al giudizio ordinario, è priva della fase dibattimentale: il procedimento si conclude in udienza preliminare.
Si tratta, quindi, di un rito deflattivo del dibattimento e le ragioni che ne stanno alla base sono di mera economia processuale: non a caso, la scelta dell’imputato di ridurre notevolmente i tempi della giustizia viene premiata dal legislatore con uno sconto secco di 1/3 della pena per i delitti e della metà della pena se si tratta di una contravvenzione.
Per quanto riguarda le tempistiche, la richiesta nel corso dell’udienza preliminare può essere formulata fino alle conclusioni delle parti; se manca l’udienza preliminare (casi di citazione diretta a giudizio ovvero quando il reato presente una pena bassa e quindi non si passa per l’udienza preliminare), fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento; contestualmente all’opposizione al decreto penale di condanna; entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato; fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento in caso di giudizio direttissimo.
Alla richiesta dell’imputato segue l’ammissione del rito da parte del giudice (se non rigetta); dopodiché, si passa alle conclusioni delle parti, al termine delle quali il giudice emette sentenza nelle stesse forme della decisione dibattimentale (ai sensi degli artt. 529 e ss. c.p.p.).
È chiaro, quindi, come le tempistiche risultino notevolmente condensate in una o massimo due udienze: in questo modo si evitano le lungaggini che caratterizzano l’iter ordinario.
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