Una recente sentenza di cassazione (n. 28870, sezione Prima, del 27-12-2011) ha stabilito che: “L’ex marito disoccupato non ha diritto al mantenimento per i periodi in cui non lavora se in teoria ha la possibilità di collocarsi nel mercato del lavoro.

D’altronde, non è sufficiente allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo
a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del coniuge richiedente di collocarsi o meno utilmente, ed in

relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro”.

La sentenza dà ragione ad una donna che, in sede di separazione, si era vista addebitare non solo il mantenimento dei figli minori, cui il padre non contribuiva neppure in minima parte, ma anche l’assegno di mantenimento per l’ex coniuge precario della scuola e al momento disoccupato.

La donna, in un primo momento si era appellata, dimostrando che l’ex marito era sì precario, ma risultava dipendente di una scuola media, riuscendo così a sottrarsi almeno all’obbligo del mantenimento per l’ex coniuge.

Quest’ultimo però ricorreva in Cassazione lamentando l’impossibilità a sostenersi data la precarietà della propria condizione lavorativa e pretendendo addirittura di abitare nell’ex casa coniugale.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato l’uomo alle spese legali.

La predetta sentenza risulta essere importante ed innovativa se si considera che il caso descritto si presenta nella stragrande maggioranza dei casi a parti inverse.

Ovvero, è la donna – considerata la parte “debole” della coppia – a beneficiare per lo più di assegni di mantenimento e, in caso di eventuali figli minori, della casa coniugale.

Teoricamente, in caso di disoccupazione, alla parte debole viene aggiudicato l’assegno fino a che non riesca ad assicurarsi l’indipendenza.

In pratica, salvo casi rari, si assicura un assegno che – esiguo o ingente che sia – durerà vita natural durante. Da oggi in poi, data la sentenza in oggetto, potrebbe non essere più così visto che la legge è uguale per tutti.

Le gentili signore in procinto di separarsi, dunque, sono avvisate: niente mantenimento in quanto “L’ex coniuge disoccupato non ha diritto al mantenimento per i periodi in cui non lavora se in teoria ha la possibilità di collocarsi nel mercato del lavoro”.

Lo Studio legale D’Andria offre consulenza e assistenza legale per l’iter di separazione, sia consensuale che giudiziale, fino al divorzio, curando gli interessi della parte.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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