Diritto di informazione e dovere di verifica

Lo studio legale D’Andria sovente si trova a trattare la materia della diffamazione a mezzo stampa, laddove non è solo il personaggio pubblico oggetto di notizie appetibili dal punto vista giornalistico, ma anche il cittadino comune.

Non è raro, infatti, che semplici cittadini, privi di qualsivoglia notorietà, ritrovino il loro nome irrimediabilmente legato a fatti mai del tutto verificati o verificabili. Il diritto di cronaca comunque, non esime il giornalista dal compiere tutti i dovuti accertamenti onde evitare di incorrere nel reato.

 A tal proposito si è espressa di recente la Cassazione, affermando che: “l’erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l’autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nella ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta “verosimile” in relazione alle qualità personali dell’informatore), il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità, ben potendo il resto di diffamazione essere connotato da dolo eventuale.” (sentenza 34822, sezione Quinta, del 26-09-2011).

Solo attraverso la scelta di un buon avvocato, che conosce la materia, potrete vedere il vostro nome, ingiustamente infamato, riabilitato, e ottenere dunque giustizia. Se siete stati vittima del reato in questione chiamate senza indugio al nostro studio e prendete un appuntamento, non lasciate la risoluzione del vostro problema al decorrere del tempo.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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