Uso di sostanze stupefacentiUso di sostanze stupefacenti. Il termine “droga” è un termine che, originariamente, comprendeva ogni tipo di aromi e spezie. Ad oggi, invece, tale termine evoca esclusivamente le sostanze naturali o di sintesi, capaci di modificare l’umore, la percezione e l’attività mentale.

Negli ultimi anni sta emergendo un fenomeno difficilmente controllabile: l’aumento di giovani che sempre di più, ogni anno, si avvicinano all’alcool e alle altre droghe.

Tutte le sostanze psicoattive, agendo su un substrato in crescita, possono influire sul funzionamento cerebrale e gli effetti sembrano essere tanto più gravi e significativi quanto più precoce è l’età in cui si incomincia ad usare e abusare di queste sostanze.

Nel tentativo di contrastare l’avanzare di questo fenomeno, sono state presentate a livello europeo “Le linee guida sulla prevenzione dell’abuso di sostanze stupefacenti” con l’intento di direzionare i diversi enti ad agire in modo collaborativo e capillare, al fine di sensibilizzare la popolazione, nello specifico quella considerata “a rischio”, tramite l’organizzazione di interventi che siano efficaci e risolutivi.

Detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale

Detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personaleCosa dire, invece, della detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale? Il soggetto che viene ritrovato con una quantità minima di droga riconducibile ad un uso personale non viene punito con una sanzione penale ma con una sanzione di carattere amministrativo.

Pur tuttavia, la mera detenzione di sostanza stupefacente potrebbe essere equivocata dall’Autorità di Polizia, la quale potrebbe ritenere che la sostanza drogante rinvenuta, in quanto ingente, non costituisca un uso personale ma sia destinata alla vendita (pensiamo ai casi in cui il tossicomane si fa una scorta di droga per non uscire ogni volta ad acquistare lo stupefacente).

Il dato ponderale potrebbe essere un elemento ritenuto erroneamente indiziante.

Nel momento in cui, però, le forze di polizia ritrovano strumenti come il bilancino di precisione, armi da taglio, materiale per il confezionamento e soldi contanti, allora il soggetto potrebbe essere accusato di spaccio, indipendentemente dalla quantità di sostanza ritrovata.

L’art. 73 d.P.R 309/1990 c.d. Testo Unico in materia di Stupefacenti disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le condotte illecite che vengono disciplinate da tale articolo sono:

  • La coltivazione di droga;
  • La produzione, la fabbricazione, estrazione e la raffinazione della sostanza;
  • L’offerta, l’acquisto e la vendita;
  • La cessione, la distribuzione e il commercio;
  • Il trasporto, l’invio o la spedizione della sostanza;
  • Procurare la sostanza ad altri o consegnarla a qualunque scopo.

Per capire se la detenzione di sostanze stupefacenti è finalizzata ad un uso personale o se è finalizzata allo spaccio si prendono in considerazione alcuni elementi come:

  • La quantità della sostanza detenuta;
  • Le modalità di presentazione della stessa (ad esempio, la divisione in varie dosi);
  • Le circostanze dell’azione;
  • La presenza di un bilancino per pesare le dosi della sostanza stupefacente.

Nella sentenza n. 34455 del 2016, la Cassazione ha stabilito che il bilancino di precisione permette di ipotizzare la cessione dello stupefacente.

Secondo i giudici della Cassazione il bilancino di precisione non può essere a disposizione per «pesare gli stupefacenti» in vista del «consumo esclusivamente personale», quindi il soggetto può essere accusato del reato di spaccio.

L’art. 73 disciplina il reato di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, sanzionando il soggetto, a seconda del tipo di sostanza, con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da 26.000 a 260.000 euro.

Nell’ipotesi in cui i fatti siano considerati di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, la pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da € 1.032 a € 10.329.

Nella sentenza n. 31832 del 2018, la Cassazione ha espresso che: “In tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, gli stessi elementi valutati per la qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere considerati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche senza violare il principio del “ne bis in idem” sostanziale, in quanto detto principio non si applica quando l’elemento comune di valutazione non sia ritenuto assorbente rispetto agli altri elementi e influisce su diversi aspetti del giudizio”.

Nella sentenza n. 13982 del 2018, la Cassazione stabilisce che: “È sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 il fenomeno del c.d. piccolo spaccio, quale forma socialmente tipica di attività illecita, di per sé tale da collocarsi sul gradino inferiore della scala dell’offensività e compatibile con la detenzione di dosi di droga conteggiabili a decine, a prescindere dal mero profilo della continuatività della condotta, ove, però, mantenuta a quel grado di offensività.”

Uso di sostanze stupefacenti: quali conseguenze

ConseguenzeUso di sostanze stupefacenti con quali conseguenze? Come già sottolineato precedentemente, in Italia, colui che detiene sostanze stupefacenti per un utilizzo personale non è punibile penalmente. Si tratta, infatti, di un illecito amministrativo che viene punito con determinate sanzioni. Quali?

Sotto il profilo amministrativo, le conseguenze derivate dall’uso personale di sostanze stupefacenti sono molteplici.

L’art. 75 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti punisce con sanzioni amministrative il soggetto con sanzioni amministrative quali:

  • sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
  • sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  • sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Puoi saperne di più, oltre alle informazioni appena fornite sull’uso di sostanze stupefacenti con detenzione e le conseguenze annesse, anche sul tema della perquisizione domiciliare, stupefacenti, sullo spaccio di droga e la pena, e sul Testo Unico sugli stupefacenti.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sull’uso di sostanze stupefacenti, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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