Il peculato, la corruzione e la concussione costituiscono i reati che maggiormente sono commessi ai danni della Pubblica Amministrazione e, nell’ordinamento italiano, sono sanzionati con pene severe.
Obiettivo di queste gravi sanzioni è quello non soltanto di tutelare il regolare funzionamento degli Enti pubblici ma, in special modo, impedire danni patrimoniali alla P.A.
Il PECULATO è stato riformato dalla L. 86/1990 ed è disciplinato all’art. 314 c.p. ove è punito: “con la reclusione da tre a dieci anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria”.
Tale reato è stato definito dalla Cassazione un reato plurioffensivo in quanto i beni oggetto di tutela sono, oltre il patrimonio della P.A. anche la legalità, il buon andamento e l’imparzialità della stessa (Corte di Cassazione sentenza n. 8009 del 1993).
Diverso e meno grave è il PECULATO D’USO disciplinato dal comma 2 dell’art. 314 c.p. in cui è punito “con la reclusione da sei mesi a tre anni, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che abbia usato momentaneo la cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.
Pertanto, il delitto di peculato rientrante nel I° comma art. 314 c.p. si configura con la sottrazione di denaro o altra cosa mobile che si trova nel possesso o comunque nella disponibilità del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico ufficio in ragione del suo ufficio o del suo servizio mentre il peculato d’suo ex art. 314 comma II° c.p. si configura mediante il solo utilizzo del bene.
Sicché la differenza che caratterizza questi due reati è l’intenzione del pubblico ufficiale: l’intenzione di appropriarsi del bene (art. 314 comma I° c.p.) e la condotta di utilizzare per un
breve periodo di tempo il bene, con l’intenzione di restituirlo dopo l’utilizzo.
Sulla differenza tra peculato e peculato d’uso è intervenuta la Cassazione all’udienza del 20.12.2012.
Il caso trattava l’utilizzo da parte di un dipendente pubblico del telefono d’ufficio per telefonate private: è peculato comune o peculato d’uso?
La Suprema Corte di Cassazione ha finalmente risposto configurandolo come peculato d’uso.