Appropriazione indebita pena prevista e art.61 n°11

Appropriazione indebita pena previstaCosa dice la legge sull’appropriazione indebita e la pena prevista? In Italia, l’art. 646 c.p. punisce il reato di appropriazione indebita e prevede che: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000 euro a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.”

La norma, quindi, individua due diversi tipi di pena prevista per l’appropriazione indebita:

  • per la fattispecie semplice è prevista la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000 euro a euro 3.000;
  • la pena è aumentata rispetto alla pena semplice se ricorre la circostanza aggravante del comma 2 dell’art. 646 c.p., vale a dire se l’appropriazione ha ad oggetto cose di cui si ha il possesso a titolo di deposito necessario.

Tale norma è stata modificata ai sensi dell’art. 113, L. 24.11.1981, n. 689 e, successivamente, dall’art. 1, 1° co., lett. u, L. 9.1.2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata L. n. 3/2019 vedeva una pena edittale molto più blanda. Citiamo testualmente il tenore letterale della norma con la sua forbice editale: «Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’articolo 61».

Appropriazione indebita aggravata art.61 n°11: scopriamo di più

Appropriazione indebita aggravata art.61 n°11Il terzo comma è stato abrogato dall’art. 10, 1° co., D.Lgs. 10.4.2018, n. 36, a decorrere dal 9 maggio 2018. Vedi, anche, le disposizioni transitorie di cui all’art. 12 del medesimo D.Lgs. n. 36/2018.

Prima delle modifiche normative, il reato di appropriazione indebita era procedibile d’ufficio in presenza della circostanza aggravante prevista al 2° co. della norma o di taluna delle circostanze di cui all’art. 61, 1° co., n. 11. L’art. 10, D.Lgs. 10.4.2018, n. 36, che ha dato attuazione alla delega di cui all’art. 1, 16° co., lett. a) e b), L. 23.6.2017, n. 103, in tema di modifica del regime di procedibilità per alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio, ha abrogato la previsione del 3° co. dell’art. 646, così rendendo il delitto di appropriazione indebita sempre perseguibile a querela di parte. Per i fatti perseguibili a querela ai sensi dell’art. 646, 2° co. o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, 1° co., n. 11, si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

L’art. 12, D.Lgs. 10.4.2018, n. 36 ha previsto che, per i reati prima procedibili d’ufficio e ora divenuti perseguibili a querela e commessi prima dell’entrata in vigore del decreto (9.5.2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente il reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, devono informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela; in questo caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Oltre alla lettura su questo tema relativo all’appropriazione indebita e pena prevista, è anche utile approfondire alcuni aspetti legati al reato di appropriazione indebita, all’art.646 del codice penale, e al conto cointestato appropriazione indebita.

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