Appropriazione indebita sentenzeAppropriazione indebita: quali sentenze? Riportiamo qui di seguito le sentenze più significative in tema di appropriazione indebita emanate dalla Corte di Cassazione al fine di far comprendere al lettore l’orientamento del Giudice della legittimità sulla corretta interpretazione della legge in questione.

Cosa dice la Cassazione sui reati di appropriazione indebita

  • Cassazione sentenza n. 2032/1997: In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita, è decisiva l’indagine circa il potere di disponibilità sul bene da parte dell’agente. Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato di furto. Conformemente a tale principio, deve ritenersi sussistere il reato di furto a carico del dipendente di una società operante nel settore della vigilanza privata e del trasporto valori che sottragga il denaro a lui affidato esclusivamente per l’espletamento di una attività di ordine materiale, quale il trasporto, il deposito, la conservazione e la consegna di tale bene, con le connesse operazioni burocratiche. In tale ipotesi, infatti, l’agente non disponendo autonomamente del denaro, nel senso giuridico sopra evidenziato, con la sottrazione di esso se ne “impossessa”, così realizzando la fattispecie criminosa di cui all’art. 624 c.p.
  • Cassazione sentenza n. 25444/2017: Il delitto di appropriazione indebita è integrato dalla interversione del possesso, che si manifesta quando l’autore si comporti uti dominus non restituendo il bene di cui ha avuto la disponibilità senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l’elemento soggettivo del reato.
  • Cassazione sentenza n. 37498/2009: Il reato di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell’immutazione del mero possesso in dominio, senza che sia necessario che la parte offesa formuli un’esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso (nella specie, dalla situazione maturata fra le parti – separazione con allontanamento della parte offesa dalla casa di abitazione senza il ritiro dei propri oggetti personali e dell’autovettura – si è dedotto che l’imputato avesse avuto modo di comprendere perfettamente di trattenere presso di sé oggetti appartenenti alla parte offesa, con conseguente integrazione del reato di cui all’art. 646 c.p.).
  • Cassazione sentenza n. 45298/2017: L’appropriazione indebita si verifica nel momento in cui il detentore attua la c.d. interversione del possesso che consiste nell’attuare sul bene di proprietà altrui atti di disposizione uti dominus e, quindi, nell’intenzione di convertire il possesso in proprietà”. Tuttavia “la semplice ritenzione del bene, quando origini da una lite civile in cui ognuno dei contendenti fa valere le proprie ragioni nei confronti dell’altro, non costituisce, di per sé, un indice sicuro della volontà di intervertire il possesso e cioè un comportamento uti dominus, potendo, al più, essere qualificato come un mero inadempimento come tale solo civilisticamente sanzionabile.
  • Cassazione sentenza n. 24857/2017: Il denaro può essere oggetto di interversione nel possesso, e conseguente appropriazione indebita solo quando sia consegnato dal legittimo proprietario, ad altri con specifica destinazione di scopo che venga poi violata attraverso l’utilizzo personale da parte dell’agente; solo ove il mandatario violi quindi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può integrarsi una condotta di appropriazione indebita. Viceversa, ove si sia in presenza della mancata restituzione di somme date o concesse in qualunque forma di prestito, l’inadempimento dell’obbligo non determina l’integrazione della fattispecie delittuosa di cui all’art. 646 c.p.
  • Cassazione sentenza n. 32155/2012: Elemento soggettivo del reato di appropriazione indebita è il “dolo specifico”, giacché oltre alla rappresentazione della coscienza e della volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui posseduta, occorre lo specifico ed ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante una condotta che eccede le facoltà o i diritti compresi nel titolo del possesso (la c.d. interversione del possesso), senza che sia indispensabile che il profitto ingiusto sia effettivamente conseguito.

Puoi saperne di più anche sul reato di appropriazione indebita, sull’art.646 del codice penale, e sulla prescrizione.

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