Articolo 75 sugli stupefacenti e cassazione

Articolo 75 sugli stupefacenti: cosa dice? Il mercato della droga e, quindi, del traffico internazionale ha un valore di guadagno di circa 24, 3 miliardi di euro.

Articolo 75 sugli stupefacentiLe tratte del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope variano al variare del tipo di sostanza che deve essere trasportata da un luogo ad un altro.

Ogni anno, viene pubblicato il World Drug Report, un’analisi sul traffico della droga e sugli effetti di tale fenomeno a livello globale.

Il traffico internazionale di sostanze stupefacenti è suddiviso in fasi:

  1. La produzione delle sostanze stupefacenti (naturali o chimiche);
  2. La raffinazione delle sostanze nel prodotto utilizzabile: dalla foglia di coca, ad esempio, si passa alla cocaina;
  3. La sostanza entra nel mercato;
  4. La sostanza viene distribuita all’ingrosso e al dettaglio.

Tali fasi, però, non avvengono tutte nello stesso tempo e nello stesso luogo. Inoltre, sono le grandi organizzazioni criminali che si contendono questa proficua e illegale attività.

Facciamo un esempio. La produzione di coca è portata avanti da un cartello con la raffinazione della foglia in un laboratorio colombiano. Il transito della cocaina, invece, ha luogo attraverso paesi facili da attraversare come, ad esempio, il Brasile o l’Argentina, per poi arrivare nelle città europee ed essere distribuita sotto il controllo e l’osservazione della società criminale.

Il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione di Palermo e i Protocolli contro il crimine organizzato transnazionale, ratificata dall’Italia con la legge n. 146 del 16 marzo 2006. Cosa dice l’articolo 75 sugli stupefacenti?

L’art. 3 punisce il reato transnazionale con la pena della reclusione non inferiore a 4 anni. La convenzione di Palermo ha definito transnazionale un reato che:

  • È commesso in più di uno Stato;
  • È commesso in uno Stato, ma un a parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
  • È commesso in uno Stato, ma in esso è implicito un gruppo criminale organizzato che è impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
  • È commesso in più di uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

Alla luce di quanto detto si può desumere che il traffico di stupefacenti è un reato di natura transnazionale.

Il 12 febbraio 2019 i militari del Comando Provinciale di Lecce e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, hanno dato vita a una vasta operazione antidroga, in Italia e in Albania. Per tali soggetti, l’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla produzione ed al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. inoltre, facevano parte di gruppi criminali italo-albanesi con basi operative nella provincia di Lecce.

In tema di traffico internazionale di stupefacenti, quando si configura l’associazione a delinquere dedita allo spaccio di stupefacenti?

Cassazione sugli stupefacenti: cosa dice

Cassazione sugli stupefacentiSu tale argomento, la Cassazione sugli stupefacenti ha specificato che:

  • “In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la condotta di colui che partecipa al sequestro di persona di un cliente debitore del sodalizio criminoso non è sufficiente, di per sè, a fornire prova della partecipazione al reato associativo, occorrendo la dimostrazione che l’agente, consapevole dell’esistenza di un sodalizio volto alla commissione di una serie indefinita di reati nel settore degli stupefacenti, aderisca volontariamente a tale programma ed assicuri la sua stabile disponibilità ad attuarlo.” (Cass. pen. Sez. III Sent., 12/04/2018, n. 26233).
  • Ai fini della configurazione della condotta di organizzatore in un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non è sufficiente che il soggetto si occupi e gestisca il traffico di droga, ma è necessario che esso svolga compiti di coordinamento dell’attività degli associati, in modo da assicurare, attraverso una continua assistenza, la piena funzionalità dell’organismo criminale. (In motivazione la Corte ha precisato che non è richiesto che l’assunzione del ruolo coincida temporalmente con la formazione del sodalizio, dovendo tuttavia l’organizzatore essere un soggetto molto vicino a chi l’organizzazione dirige).” (Cass. pen. Sez. VI Sent., 07/12/2017, n. 38240)
  • “La fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.” (Cass. pen. Sez. IV Sent., 05/10/2017, n. 53568). Oltre all’articolo 75 sugli stupefacenti ed all’approfondimento della Cassazione sugli stupefacenti, scopri di più anche sul traffico internazionale di droga e stupefacenti, sul Testo Unico stupefacenti, e sulla Legge e normativa sugli stupefacenti.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sull’Articolo 75 stupefacenti , puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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