Legge e normativa sugli stupefacentiLegge e normativa sugli stupefacenti. Il mercato della droga occupa il terzo posto sul podio mondiale a livello di guadagno, dopo quello del petrolio e degli armamenti.

Si tratta di un dato allarmante che ha creato problemi di sicurezza sociale e sanitaria e lacune enormi per quanto riguarda l’efficacia delle strategie di contrasto, impegnate anche nella lotta contro le organizzazioni criminali che ne controllano il commercio.

In Italia, il contesto di riferimento in materia di stupefacenti è quello proibizionista. Solo nel 1923, l’espressione “sostanza psicotropa” è stata introdotta all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.

Nel 1930, il Codice Rocco disciplinava tale materia negli articoli n. 446, 447, 729, 730.

In questi articoli, l’attenzione è stata posta soprattutto su questioni di salute pubblica, come conseguenza sia del traffico illegale, sia dell’uso e dell’abuso delle sostanze tra la popolazione giovanile, in particolare per quanto riguarda la popolazione di età inferiore a 16 anni.

Inoltre, il codice Rocco non prevedeva sanzioni per l’uso di stupefacenti in quanto tale, salvo i casi in cui tale utilizzo aveva conseguenze negative per l’ordine pubblico.

Solo nel 1954, con l’introduzione della legge n. 1041, veniva punito il soggetto che era in possesso di qualsiasi sostanza stupefacente, sia in relazione allo spaccio che all’uso personale. Per la prima volta, quindi, i consumatori di droga furono classificati in modo analogo a produttori e a trafficanti (!).

Nel 1975 vennero introdotte alcune innovazioni come:

  • nessuna punizione per reati minori, come ad esempio l’acquisto o il possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti non terapeutiche per uso personale;
  • introduzione di forme dettagliate di intervento in termini di prevenzione, trattamento e reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, che avrebbero potuto essere destinati, in specifiche circostanze, a un trattamento medico obbligatorio.

Dal 1990, la legge che disciplina il tema relativo agli stupefacenti è il Testo Unico (T.U.) 309/90.

Esso stabilisce le norme che regolano gli aspetti legati alla produzione, al commercio e all’uso di sostanze stupefacenti, alla repressione delle attività illecite, alla prevenzione delle tossicomanie e alla cura dei soggetti tossicodipendenti.

Dal 2006 al 2014, l’uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope era disciplinato dalla legge “Fini-Giovanardi” (legge n.49 del 2006). Nel 2014, però attraverso il decreto-legge Lorenzin, il Governo ha cercato di colmare il vuoto legislativo che era stato causato dalla legge n. 49 del 2006. Per tale legge, infatti, era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 in quanto era collocata all’interno di un provvedimento che riguardava molteplici materie, inserendo, nello stesso titolo il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino e le disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

L’art. 73 definisce le condotte penalmente rilevanti che riguardano il traffico lo spaccio di stupefacenti; l’art. 74 disciplina le condotte più gravi di associazione a delinquere finalizzata a commettere i delitti di cui al primo articolo; ed, infine, l’art. 75 sanziona sul piano amministrativo il consumo personale di stupefacenti, che non è penalmente una condotta illecita.

Legge sugli stupefacenti 2015: cosa dice la normativa

Legge sugli stupefacenti 2015Ma cosa dice la legge sugli stupefacenti del 2015? Non esiste una nozione onnicomprensiva del termine “sostanza stupefacente”, in quanto sono considerate sostanze stupefacenti solo quelle sostanze che sono inserite all’interno delle tabelle definite dalla legge del 16 maggio 2014 n. 79. Tali tabelle vengono periodicamente aggiornate dal Ministero della Sanità e l’art. 14 del Testo Unico in materia di Stupefacenti spiega quali sono i criteri per la formazione di tali tabelle.

L’attuale classificazione delle sostanze stupefacenti, quindi, rispecchia le modifiche e gli aggiornamenti introdotti dal decreto del 1990 n. 309, fino all’integrazione della legge 15 marzo 2010, n. 38 e con il decreto legge del 20 marzo 2014, n. 36 (GU n. 67 del 21/03/2014 ed ultimo aggiornamento GU n. 22 del 28/01/2015).

Le sostanze stupefacenti e psicotrope sono iscritte in cinque tabelle: nelle prime quattro tabelle, collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale.

Nella tabella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione ad uso di medici, farmacisti e operatori del settore farmaceutico.

Nella Tabella dei medicinali sono inserite le sostanze attive che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia e le relative preparazioni farmaceutiche. La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribuiti i medicinali in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato il regime di dispensazione.

Art. 73 legge sugli stupefacenti: quali informazioni importanti

Art.73Oltre alla legge sugli stupefacenti del 2015, occorre anche approfondire la questione in merito all’rt.73 ed alla legge sugli stupefacenti. L’art. 73 disciplina il reato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e punisce chiunque, non essendo autorizzato, “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta o importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.”

Attraverso le modifiche normative apportate dalla sentenza n. 32 del 2014, le pene previste sono diverse a seconda che la condotta abbia ad oggetto droghe “pesanti” (come per l’esempio la cocaina o l’eroina), oppure “leggere” (come la marijuana).

Il comma 5, dopo le modifiche apportate, prevede che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329”

Al comma 5 bis è previsto che: “Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.”

Ad oggi, quindi, vi è la possibilità di sostituire la pena di detenzione con il lavoro di pubblica utilità per il tossicodipendente se sussistono determinate condizioni:

  • Il soggetto deve trovarsi nella condizione di essere tossicodipendente o, comunque, deve essere un soggetto che assume sostanze stupefacenti;
  • La richiesta dell’imputato;
  • Non viene applicata la sospensione condizionale della pena.

È importante notare che tale norma offre l’opportunità di accedere al lavoro di pubblica utilità non solo al tossicodipendente, ma anche colui che assume sostanze stupefacenti.

Inoltre, tale opportunità deve essere richiesta direttamente dal soggetto interessato, il quale manifesta la propria volontà di aderire a tale programma con la piena consapevolezza della finalità rieducativa di esso.

La funzione riabilitativa del lavoro di pubblica utilità:

  • Non è retribuita;
  • È a favore della collettività.

Sarà il giudice ad escludere preventivamente la concessione ex art. 163 c.p. e a scegliere di avallare o meno la richiesta del soggetto in questione. Oltre alla legge e normativa sugli stupefacenti, puoi approfondire anche la questione relativa allo spaccio di droga e stupefacenti, al sert cos’è ed al sert come funziona.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla Legge e normativa sugli stupefacenti , puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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