Spaccio di droga e penaSpaccio di droga e pena prevista. In Italia, la legge che disciplina il tema relativo agli stupefacenti è il Testo Unico (T.U.) 309 del 1990. Esso stabilisce le norme che regolano gli aspetti legati alla produzione, al commercio e all’uso di sostanze stupefacenti, alla repressione delle attività illecite, alla prevenzione delle tossicomanie e alla cura dei soggetti tossicodipendenti.

Tale legge è, da diversi anni, al centro di dibattiti politici che hanno avuto come conseguenza l’inasprimento o la diminuzione delle pene previste per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 definisce e sanziona il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope:

Chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.”

In merito allo spaccio di droga, la pena è prevista anche quando la compravendita della sostanza stupefacente avviene a titolo gratuito, cioè quando la cessione della droga avviene senza che sussista uno scambio di denaro poiché è vietata la cessione a qualsiasi titolo essa avvenga.

Secondo l’art. 75 D.P.R. n. 309 del 1990, il consumo di sostanze stupefacenti in gruppo non costituisce un reato punibile penalmente ma costituisce un illecito amministrativo quando:

  1. Più persone si accordano per consumare una sostanza stupefacente delegando l’acquisto solo ad uno di loro;
  2. colui che acquista la sostanza deve essere uno dei consumatori;
  3. l’acquisto deve avvenire per conto degli altri componenti del gruppo;
  4. tutti i componenti del gruppo devono aver contribuito finanziariamente all’acquisto della sostanza.

Pena detentiva per spaccio di droga

Pena detentiva per spaccio di drogaCosa dire della pena detentiva per spaccio di droga? Alla luce di quanto detto, il Testo Unico in materia di stupefacenti prevede che il soggetto che coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

L’art. 80, invece, prevede le circostanze aggravanti per lo spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. Esso stabilisce che se il fatto riguarda quantità ingenti di droga (o altre sostanze psicotrope) le pene sono aumentate da un terzo alla metà. Oltre alle informazioni sulla pena detentiva per spaccio di droga, occorre anche però ricordare che vi è anche una pena minima per spaccio di droga prevista: scopriamo di più nel prossimo paragrafo.

Pena minima per spaccio di droga: come è stabilita?

MinimaMolto importante è anche sapere che vi è una pena minima per spaccio di droga. L’art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, prevede che quando per i mezzi, per la modalità, per la qualità, la quantità delle sostanze e lo spaccio sia di lieve entità si applicano le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.”

Facciamo un esempio. Un soggetto viene arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare alcune dosi di marjuana in una piazza di una città. La quantità della sostanza consentirebbe di riconoscere il reato come di lieve entità. Se il soggetto in questione, però, per spacciare lo stesso quantitativo di droga, utilizzasse delle strategie per evitare di essere scoperto dalle forze di polizia (installando telecamere, collaborando con dei complici che lo avvertono di un’eventuale presenza delle forze dell’ordine) allora la sua attività di spaccio potrebbe non essere considerata di lieve entità poiché la pericolosità sociale del soggetto aumenta notevolmente, indipendentemente dalla quantità di droga spacciata.

Favoreggiamento spaccio di droga: quale pena

FavoreggiamentoIn Italia, l’art 378 c.p. disciplina il reato di favoreggiamento spaccio di droga, per cui vi è una pena prevista. Esso prevede che:

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 5165.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

La giurisprudenza riconosce il reato di favoreggiamento personale (anche per spaccio di droga, con pena prevista) come reato di pericolo, infatti la Cassazione, nella sentenza del 12/07/2004, n. 32466 ha stabilito che: “Poiché il favoreggiamento personale è reato di pericolo non è richiesto che la condotta di ausilio consegua l’obiettivo voluto: essa consiste, quindi, in una qualsiasi attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini; che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione – quale che sia – del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche dell’autorità erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere.”

Il favoreggiamento personale è reato comune, in quanto può essere commesso da chiunque.

In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il discrimine tra la condotta che costituisce concorso nel reato di illecita detenzione di stupefacenti e la condotta che, invece, da luogo all’autonomo reato di favoreggiamento personale va rintracciato nell’elemento psicologico dell’agente, il quale deve essere valutato in concreto, per verificare se l’aiuto (che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente) consapevolmente prestato ad altro soggetto, sia l’espressione di una partecipazione al reato oppure nasca solo dall’intenzione – manifestatesi attraverso individuabili modalità pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione del reato” (Corte di Cassazione, sentenza n. 3384/2015).

Minorenni: come funziona la sanzione?

Lo spaccio di droga ha una pena anche per minorenni. Oltre al reato di favoreggiamento per spaccio di droga, la cui pena è stata ampiamente affrontata, è bene anche approfondire l’aspetto relativo all’età dello spacciatore. Quando un soggetto minorenne viene sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti, le forze dell’ordine procedono ad un’ispezione nei suoi confronti, all’esame del “narcotest”, alla pesatura esatta della sostanza e al sequestro di essa dandone informazione al Prefetto.

MinorenniIl Prefetto invita il minore ad un colloquio valutando le sanzioni amministrative da utilizzare come la sospensione del passaporto o di seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Il minore che ha meno di 14 anni non è punibile, mentre quello tra i 14 ed i 18 anni è ritenuto responsabile in caso di spaccio. 

L’art.73 del DPR 9/10/1990 prevede che per i minori sono previste agevolazioni in ordine alla pena ed all’arresto come nei casi generali secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto numero 1404/1934 e del DPR 22/08/1988 numero 448. 

Secondo la Legge, la condizione soggettiva del minore deve essere esaminata nonostante la gravità del reato. Come spiega la Corte di Cassazione, nella sentenza del 18/7/2011 numero 28250: “L’adozione di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di imputati minori di età per irrilevanza del fatto impone la necessaria sussistenza di tre requisiti, e dunque la tenuità del fatto, la occasionalità della condotta ed il pregiudizio che deriverebbe al minore dall’ulteriore corso del procedimento. Ciò rilevato, mentre il giudizio di tenuità esige un apprezzamento complessivo del fatto, condotto con riferimento ad una pluralità di parametri assiologici, la valutazione della occasionalità del comportamento richiede l’assenza di condotte penalmente rilevanti ripetute nel tempo, mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa sulle conseguenze legate alla prosecuzione del processo.” Occorre anche approfondire altri temi, oltre allo spaccio di droga ed alla pena prevista (anche per minorenni, per il favoreggiamento e la pena detentiva), come ad esempio la detenzione di sostanze stupefacenti e l’art.73, la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, e l’articolo 75 sugli stupefacenti.

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