In un’epoca in cui comunicazioni e notizie avvengono in tempo reale, è sempre più sovente imbattersi in procedimenti che hanno per oggetto lesioni dell’onore e del decoro a mezzo stampa.

Internet con i suoi social network, i forum, i suoi blog e i mille modi con cui permette al mondo di interagire diventa un’ingannevole trappola tra desiderio di espressione e limitazioni giuridiche. Casi emblematici interessano quotidianamente, solo in Italia, decine di migliaia di persone al mese.  Si tratta di vittime di giudizi più o meno prudenti, di pubblicazioni di notizie più o meno fondate da parte, molto  spesso, di improvvisati opinionisti.

Così come è altrettanto sovente che accreditati professionisti della cronaca siano puntualmente accusati di diffamazione ad ogni scoop giornalistico.

D’altra parte Il diritto di cronaca e critica è tutelato dall’’Art. 21 della Costituzione, che sancisce che Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

Per risolvere la presunta antinomia di norme fra l’articolo 21 della Costituzione e gli articoli 594 e 595 del codice penale (norme che tutelano anch’esse un bene di rango costituzionale quale l’onore, espressione della personalità umana tutelata dall’articolo 2 della stessa Costituzione), si fa generalmente riferimento alla nozione di limite del diritto.

La giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha chiarito i limiti di operatività del diritto di cronaca.

Le condizioni necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione derivante dal diritto di cronaca sancito dalla Costituzione sono:

a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia;

b) che i fatti narrati corrispondano a verità;

c) che l’esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principio della continenza.

Come detto, la lesione di onore e reputazione rappresenta un reato punito dal codice penale. La persona offesa da atti diffamatori può pertanto inoltrare alla competente autorità giudiziaria una denuncia –querela al fine di dare impulso ad un processo penale a carico del colpevole.

La querela è atto necessario in quanto il reato di diffamazione non è procedibile di ufficio ma necessita della istanza punitiva della persona offesa.

Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, la querela presentata contro il direttore o vice – direttore responsabile, l’editore o lo stampatore, ha effetto anche nei confronti dell’autore della pubblicazione per il reato da questo commesso.

Nel corso del processo penale la persona offesa può anche costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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