Il decreto legge n.92 del 23 maggio 2008 recanti le “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” è stato modificato e convertito nella legge n. 125 del 24 luglio 2008.

Con la stessa legge è stato confermato l’inasprimento delle pene previste per le aggravanti, anche di inosservanza di norme prevenzionistiche degli infortuni sul lavoro, in caso di omicidio colposo e sono state introdotte nuove aggravanti in caso di lesioni colpose.

L’introduzione di tali inasprimenti ha indotto la maggior parte di aziende e dei datori di lavoro che ancora non lo avessero fatto a tutelarsi contro eventuali sanzioni e denunce provvedendo a dotare dipendenti e strutture di tutte le necessarie misure di sicurezza e antifortunistica.
Non solo: sono stati attivati corsi di sicurezza sul lavoro per formare personale responsabile in materia.

Eppure, a dispetto di questa grande rivoluzione legislativa e strutturale, si continua a morire sui luoghi di lavoro.

Spesso per colpa del datore di lavoro che non ha provveduto affinchè fossero rispettate tutte le misure di sicurezza, ma altrettanto spesso anche per concomitante imprudenza del lavoratore.

È importante sottolineare che anche qualora la responsabilità del datore di lavoro e l’imprudenza del lavoratore incidentato si equivalessero, il primo risponde sempre in campo penale, così come affermato in una nota sentenza di Cassazione: “In tema di infortuni sul lavoro, l’eventuale colpa concorrente dei lavoratori non può dispiegare alcun effetto esimente per i soggetti aventi l’obbligo di garantire la sicurezza e che si siano resi responsabili di violazioni di prescrizioni in materia antinfortunistica e la colpa del lavoratore nella produzione dell’evento è configurabile, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilità degli imprenditori, dei dirigenti e dei preposti solo se egli ponga in essere una condotta inopinabile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione oppure non osservi precise disposizioni antinfortunistiche ricevute.” (sentenza 20586, sezione Quarta, del 22-05-2008).

Diversamente, “Il datore di lavoro è responsabile anche per gli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza ed imprudenza del lavoratore, salvo i casi della assoluta abnormità del comportamento di quest’ultimo, definendosi come tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, e pertanto, al di fuori della prevedibilità per il datore di lavoro, oppure che rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.” (sentenza 36526, sezione Quarta, del 23-09-2008).

Appare dunque indispensabile accertare, con l’eventuale responsabilità delle parti, la qualità e l’adeguatezza dell’adesione alle norme antinfortunistiche messa in atto dal datore di lavoro.
Lo Studio Legale D’Andria si occupa sia della costituzione di parte civile di vittime di infortuni sul lavoro, sia della difesa di ditte e persone giuridiche imputate di lesioni colpose o omicidi colposi a seguito di incidenti sul posto di lavoro.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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