Il reato di peculato

“Buongiorno Avvocato, sono un dipendente pubblico e in alcune occasioni ho adoperato il telefono dell’ufficio per fare delle telefonate personali di breve durata. Cosa rischio?”

Fabrizio

 

Gentile lettore, la condotta che mi sta descrivendo rientra nella configurazione del reato di peculato ex art. 314 c.p.

Il reato di peculato si configura quando “un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”.

Il reato di peculato tradizionale di cui al comma 1 dell’art. 314 c.p. si distingue dal cosiddetto peculato d’uso disciplinato al comma 2 del suddetto articolo.

Difatti, il secondo comma punisce con la reclusione sei mesi a tre anni “il colpevole che ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”.

In altre parole, adoperando il telefono dell’ufficio Lei non si è appropriato del bene di cui aveva il possesso o la disponibilità per motivi di lavoro, bensì, al solo scopo di farne un uso momentaneo per poi, in seguito all’uso momentaneo, restituirlo.

Pertanto, eventualmente, la condotta da Lei descritta integra il reato di peculato d’uso.

Ciò non significa che Lei non abbia commesso un illecito, comunque sanzionabile, come Le ho già specificato, con la reclusione.

D’altra parte, però, diverse sentenze di Cassazione – tra cui quella che meglio Le si attaglia è la n. 19054 del 20 dicembre 2012 – affermano che, affinché possa configurarsi un uso indebito del telefono in dotazione dell’ufficio, integrante la fattispecie di reato di peculato d’uso, occorre che il soggetto produca un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio.

Un uso indebito non significativo in termini economici o funzionali non integra la condotta di cui all’art. 314, comma 2, cod. pen.

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Avvocato penalista Milano Francesco D'andria

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