L’AVVOCATO PENALISTA E IL REATO DI DROGA
QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DELLA CONSULTA?
La legge Fini- Giovanardi del 2006 è incostituzionale, questo è il responso della Consulta. La bocciatura della legge è dovuta ad aspetti formali e tecnici, e non per aspetti di natura sostanziale. Il parlamento infatti inserì l’emendamento all’interno del decreto delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 violando così l’oggetto del decreto.
Ebbene con tale sentenza vengono dichiarati illegittime le modifiche apportate con il decreto del 2005 agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti).
Si assiste dunque alla rinascita della legge Iervolino- Vassalli del 1990 così come modificata con il referendum del 1993, che prevede non solo la distinzione tra droghe leggere e quelle pesanti, ma anche pene molto più basse per i condannati.
Infatti la legge Fini- Giovanardi prevedeva come cornice edittale un minimo di anni 6 ad un massimo di anni 20, mentre la legge Iervolino- Vassalli prevede un minimo di anni 2 e un massimo di anni 6.
Sicuramente questa sentenza influisce in modo significativo sull’assetto carcerario, infatti il 40% della popolazione carceraria (diecimila detenuti circa) è reclusa per una norma dichiarata oggi illegittima.
Cosa succede ai detenuti con questa sentenza?
Fatte le debite premesse, l’esito della dichiarazione di illegittimità è riscontrabile nell’art. 136 della Costituzione.
La ratio è molto chiara: non si può condannare qualcuno per aver violato una legge emessa in violazione della legge!
La conseguenza sarà rilevante: ai processi in essere verranno applicate le precedenti norme, a differenza dei condannati in via definitiva, che potranno reclamare il riesame della pena.
Tuttavia, è ben possibile che vi siano taluni condannati che abbiano già scontato (parte residua della pena) una pena in misura superiore a quella che avrebbero dovuto in concreto espiare, stante l’illegittimità costituzionale della norma. Ovviamente in questi casi si può paventare un possibile risarcimento danni, che graverà sull’intera collettività.
Pertanto un buon avvocato chiede un ricalcolo della pena attraverso l’incidente di esecuzione, dato che la pronuncia di illegittimità ha effetti retroattivi.
Dunque per i detenuti (anche coloro che usufruiscono delle misure alternative alla detenzione) bisogna esperire l’incidente di esecuzione; per quanto concerne invece l’applicazione della custodia cautelare si applicheranno le norme previste dalla legge Iervolino- Vassalli.
Inadeguatezza della legge Iervolino- Vassalli!
Caro lettore, non c’è però da star tranquilli sulla durata dell’applicazione della legge Iervolino. Viene infatti sin da subito in rilievo la sua inadeguatezza. Considerando infatti che la legge risale al 1993 sarà necessario intervenire dato che la realtà è profondamente cambiata. “La Jervolino-Vassalli è stata fatta quando c’erano certe droghe che oggi giorno non esistono praticamente più. Non solo prima la percentuale di Thc (il principio attivo, ndr) nella cannabis era solo del 5%, mentre oggi si il Thc presente è del 55%.
Non solo bisogna fare i conti anche con le nuove tecnologie che hanno reso possibile la preparazione di nuove droghe sintetiche che sono ormai sul mercato, realtà questa che non contemplata nella legge del 93.
Con l’ultimo decreto “svuota-carceri” del Governo Letta, è stato introdotto un reato autonomo per i fatti meno gravi e limitatamente a questi ha leggermente diminuito le pene. La pena per i fatti di minore gravità va ora da 1 anno a 5 anni di reclusione e da 3.000 € a 26.000 € di multa.
La legge Iervolino-Vassalli invece prevede per i casi di lieve entità, cioè quando il soggetto viene trovato in possesso di un quantitativo leggermente superiore a quello consentito per legge una cornice edittale che prevede un minimo di sei mesi e un massimo di anni 4.
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