Sert: cosa è, e cosa comporta l’iscrizione al Sert, ma soprattutto, quanto è utile il SER.T per il tossicomane accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti ai fini di evitare il carcere e accedere all’affidamento in prova? Ne parliamo in quest’articolo.

Il SERT (Servizio per le Tossicodipendenze) è un servizio pubblico del Sistema Sanitario Nazionale dedicato alla cura, alla prevenzione alla riabilitazione delle persone che hanno problemi derivanti dall’abuso di sostanze psicoattive, come ad esempio droghe e alcool, in grado di generare dipendenza.

Sert cosa èI Ser.T dipendono dalla Regione e sono attivi all’interno della Asl, cioè in ogni Distretto Sanitario. 

All’interno del Ser.T operano diversi professionisti qualificati e specializzati nella dipendenza da sostanze psicoattive come medici, infermieri professionali, educatori professionali, sociologi, assistenti sociali e psicologi.

Il Ser.T offre servizi gratuiti e garantisce l’anonimato, fermo restando la obbligatorietà da parte del paziente nel fornire i propri dati anagrafici alla struttura. I servizi del Ser.T hanno l’obiettivo di fornire il sostegno e l’orientamento ai tossicodipendenti e alle proprie famiglie dal punto di vista medico-infermieristico anche grazie alle campagne di informazione e di prevenzione.

Nel dettaglio, le strutture accertano lo stato di salute psicofisica del soggetto arrivando alla definizione di programmi terapeutici individuali che possono essere effettuati o nel Ser.T stesso o in altre strutture convenzionate come i centri di recupero. È fondamentale il monitoraggio continuo del soggetto: per questo vengono effettuati molto spesso esami del sangue, delle urine e dei capelli.

I Ser.T operano nel rispetto dei criteri fissati dai livelli essenziali di assistenza (LEA) assicurando la disponibilità dei principali trattamenti relativi alla cura e riabilitazione dall’uso di sostanze, garantendo, compatibilmente con le risorse economiche a loro disposizione, la libertà di scelta del cittadino e della sua famiglia ad attuare i programmi terapeutico-riabilitativi presso qualunque struttura autorizzata in tutto il territorio nazionale. I Ser.T, in accordo con il paziente e con il proprio nucleo familiare, anche mediante l’utilizzo di altri servizi specialistici, pubblici e privati accreditati o autorizzati, si occupano della prevenzione e della cura di tutte le patologie correlate alla dipendenza da sostanze.

I Ser.T, quindi si occupano di:

  • garantire accoglienza, diagnosi e presa in carico del paziente;
  • predisporre, per ogni singolo utente, un programma terapeutico;
  • effettuare terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagonistiche, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico, verificando l’opportunità di tali interventi e mantenendo contemporaneamente l’obiettivo del superamento dello stato di dipendenza anche dai farmaci sostitutivi.

I SerT sono costituiti secondo i criteri della Legge 26 giugno 1990, n. 162, e dei decreti del Ministro della Sanita’ del 12 luglio 1990, n. 186, 30 novembre 1990, n. 444, 19 dicembre 1990, n. 445, 23 dicembre 1990, n. 448, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990.

Cosa comporta l’iscrizione al Sert: affidamento in prova tossicodipendenti

Cosa comporta l'iscrizione al SertCosa comporta l’iscrizione al Sert? Le misure alternative alla detenzione identificano una pena alternativa al carcere e consentono al condannato in via definitiva di scontare tutta la pena (o una parte di essa) fuori del carcere.

Le misure alternative alla detenzione, quindi, possono essere concesse solo ai condannati definitivi con lo scopo di reinserire il soggetto nella società.

Le misure alternative alla detenzione sono:

      l’affidamento in prova al servizio sociale;

      la detenzione domiciliare;

      la semilibertà.

Il tossicodipendente è un soggetto che si trova in uno stato psicofisico alterato a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope che determinano in lui diverse reazioni, comprendenti sempre la coazione ad assumere la sostanza.

L’applicazione dell’affidamento in prova, da un lato allenta il rapporto fra il condannato e l’istituzione carcere, dall’altro, ha come conseguenza l’instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE).

In tal modo viene elaborato un programma di trattamento individuale in cui vengono esplicitate le attività che il reo dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui deve attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto.

L’esito positivo del periodo di prova, la cui durata coincide con quella della pena da scontare, estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

In Italia, l’affidamento in prova in casi particolari, previsto dall’art. 94 del Testo Unico n. 309/1990 è una specifica forma di misura alternativa alla detenzione rivolta ai condannati tossicodipendenti e alcooldipendenti.

Coloro che possono richiedere e accedere all’affidamento in prova terapeutico ai servizi sociali sono i soggetti condannati alla pena detentiva non superiore a sei anni. Inoltre, per poter accedere a tale misura, occorre che il soggetto richiedente abbia in corso o intenda sottoporsi ad un programma di recupero e che abbia concordato il programma terapeutico con la A.S.L. o con altri enti, pubblici o privati, espressamente indicati dall’art.115 d.p.r. 309/1990.

Infine, deve possedere una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata, sullo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e sull’idoneità, ai fini del recupero, del programma terapeutico.

La domanda per accedere all’affidamento in prova deve essere presentata al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Come spiega l’art. 94, il Magistrato di Sorveglianza può disporre l’applicazione provvisoria della misura se:

1)    L’istanza è ammissibile: se, ad esempio, la domanda risulta essere una semplice riproposizione di un’istanza già rigettata e basata sugli stessi elementi, allora il magistrato non disporrà l’applicazione provvisoria di tale misura trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza.

2)    Colui che richiede l’affidamento in prova al servizio sociale dia le indicazioni necessarie che consentano al magistrato di sorveglianza di poter arrivare ad una decisione. Il magistrato, infatti, cercherà di verificare se il programma terapeutico indicato risulti idoneo per diminuire il rischio che il soggetto tossicodipendente possa commettere atri reati.

3)    Vengono date indicazioni circa un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione.

4)    Non sussistono elementi da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga da parte del richiedente, come ad esempio eventuali precedenti penali per evasione.

Il magistrato deve, quindi, trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza, il quale deciderà se accettare la domanda dell’affidamento in prova o se rigettarla entro sessanta giorni.

Se il tribunale di sorveglianza accetta la richiesta, allora il condannato non avrà più rapporti con il carcere ma l’istituzione competente diventerà l’ufficio di esecuzione penale esterna fino al termine della misura.

Se il tossicodipendente, nel periodo di affidamento in prova, ha dimostrato un comportamento positivo e un cambiamento concreto può essere concessa la liberazione anticipata.

L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.

Anche i soggetti affetti da AIDS o da grave deficienza immunitaria possono richiedere di poter accedere all’affidamento in prova grazie alla legge 231/1999 che ha inserito nell’ordinamento penitenziario l’art. 47-quater.

Di modo che occorrerà rivolgersi ad un Avvocato penalista il quale rediga l’istanza di affidamento in prova al fine di ottenere l’affidamento in prova.

Onde ottenere il regime alternativo alla detenzione in carcere all’interno dell’atto occorrerà valutare:

– che la pena residua da espiare rientra nei limiti di cui all’art. 94 DPR 309/90;

– che il sottoscritto è tossicodipendente (e deve risultare dalla certificazione sanitaria allegata); 

– che l’istante è seriamente intenzionato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di seguito allegato; 

– che detto programma è stato ritenuto idoneo da una Struttura Sanitaria pubblica 

– che l’istante manifesta l’univoca volontà di reinserirsi nella società, ragione che lo ha condotto ad avere numerose sedute ed incontri col SERT, al fine di superare il suo problema di tossicodipendenza. Ed invero, nel corso di tali sedute, si è prospettata per lo scrivente la possibilità di seguire un percorso terapeutico individualizzato presso una struttura accreditata quale la Comunità terapeutica;

– che non vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da giustificare la compressione del diritto del tossicodipendente al recupero sociale, bene di carattere supremo.

In particolare, la disciplina dell’art. 94 D.P.R. 309/90 intende favorire il recupero e la

riabilitazione del tossicodipendente e, proprio per la sua ratio, prevale sulla disciplina

codicistica.

Di conseguenza si deve desumere che non vi sono esigenze di particolare rilevanza che si identificano in una esposizione a pericolo dell’interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare comprensibile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente (Cass. pen. sez. IV, sent. n. 13302 del 2004) per il quale il legislatore ha riconosciuto un trattamento di meritevolezza e un trattamento di favore di nell’art. 32 Cost. il diritto alla tutela della salute;

  che, non sussiste in concreto nessun pericolo di fuga o di commissione di altri reati;

– che per quanto attiene all’assenza di legami con organizzazioni criminali, si evidenzia

peraltro, l’inesistenza di qualsiasi elemento anche indiziante, che potrebbe indurre a considerare attuale il pericolo di collegamenti di detta natura;

– che la misura richiesta non gli è stata mai concessa; 

– che il sottoscritto non ha mai commesso alcun delitto ostativo alla concessione;

Infine che l’istante si impegna a rispettare tutte le prescrizioni che gli saranno indicate.

Attenzione, riveste di particolare importanza la dichiarazione di disponibilità all’accoglimento della persona tossicodipendente da parte della Comunità che lo accoglie con il relativo programma di recupero. In questo articolo hai scoperto più informazioni sul Sert, cos’è e cosa comporta l’iscrizione. Puoi anche informarti su come funziona il Sert, sul reato di spaccio e sul traffico di droga e stupefacenti.

Bene se ti è piaciuto questo articolo su cos’è il SERT, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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