Lo studio legale D’Andria si occupa di reati penali tributari.
Si tratta di reati strettamente collegati con l’obbligo contributivo, costituzionalmente previsto all’art. 53, del contribuente imprenditore o del libero professionista. Lo studio si avvale dell’esperienza e della collaborazione di esperti in materia tributaria quali fiscalisti e commercialisti, di un costante confronto con la disciplina e la prassi internazionale.
Talvolta la gravità di questi reati viene sottovalutata. Spesso si incorre, senza neanche rendersi conto,nell’inflizione di una pena detentiva oltre a tutta una serie di pene accessorie. E’ fondamentale,quindi, in caso di dubbio, rivolgersi ad un professionista in grado di fornire le corrette informazioni e la migliore assistenza possibile, tenendo a mente che l’onere di provare la sussistenza del reato spetta all’Amministrazione Finanziaria.
Lo studio D’Andria è in grado di assicurare al proprio cliente una assistenza a 360° gradi a partire dalla sola consulenza fino all’eventuale giudizio.
Nel procedere con la disamina dei singoli reati penali tributari si è tenuto conto delle modifiche introdotte dalla cd. “Manovra di Ferragosto” (DL. 13.08.2011 n. 138 convertito nella L.14.09.2011 n.148).
Tra i reati tributari penalmente rilevanti vi è certamente la BANCAROTTA.
La bancarotta per l’ordinamento italiano è un reato connesso con il fallimento. Esistono due tipi di bancarotta , a seconda dell’elemento soggetto psicologico che le caratterizza:
-La BANCAROTTA FRAUDOLENTA , reato di cui risponde l’imprenditore fallito che abbia dolosamente (con coscienza e volontà), prima o durante il fallimento, sottratto, distrutto o falsificato in tutto o in parte i suoi beni , o ancora che abbia esposto o riconosciuto passività inesistenti al fine di arrecare danno ai suoi creditori .Risponde di bancarotta fraudolenta chi , prima del fallimento , adotti dei comportamenti tali da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o il reale movimento degli affari (ad esempio distruggendo libri e scritture
contabili).Rientra in questo reato anche il comportamento dell’imprenditore che prima o durante la procedura fallimentare esegua pagamenti o simuli titoli di prelazione al fine di favorire alcuni creditori a danno di altri.
Il reato di bancarotta fraudolenta è un reato grave che può comportare la pena fino a 10 anni di reclusione (a seconda dell’ipotesi) e l’applicazione di misure cautelari, nonché l’applicazione della pena accessoria dell’ inabilitazione per 10 anni all’esercizio dell’impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
-La BANCAROTTA SEMPLICE è un reato che prevede una pena inferiore rispetto alla bancarotta fraudolenta ma comunque una pena detentiva fino a due anni e l’inibizione dall’esercizio della attività di impresa per lo stesso periodo. Per subire la condanna di bancarotta semplice , l’imprenditore anche esclusivamente a titolo di colpa, deve aver fallito e aver effettuato spese personali o familiari in maniera sproporzionata rispetto alla sua condizione economica reale. Risponde di bancarotta semplice l’imprenditore che cerchi di ritardare il fallimento impiegando il proprio patrimonio in operazioni di dubbia sorte o imprudenti o ancora, che aggravi il proprio dissesto economico non dichiarando il fallimento.
Ad esempio in tema di bancarotta semplice, la colpa dell’imprenditore è ravvisabile anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all’onere di un’oculata scelta del professionista incaricato, anche quello di controllarne l’operato (Cass.pen., Sez V feriale del 06/08/2010 n. 31407).
-Vi sono altre ipotesi di bancarotta :
BANCAROTTA DOCUMENTALE che i realizza quando l’imprenditore rende impossibile l’accertamento del reale andamento dell’impresa a danno dei creditori, falsificando , sottraendo o danneggiando scritture contabili;
BANCAROTTA IMPROPRIA che si realizza quando i reati previsti dalla legge fallimentare sono commessi da soggetti diversi dall’imprenditore (amministratori , sindaci, direttori generali..);
Ad esempio rischia una condanna per bancarotta fraudolenta impropria l’amministratore di un’azienda, poi fallita, che concede dei finanziamenti se questa attività non è prevista dall’oggetto sociale.(Cass. Pen.Sez IV del 09-06- 2011 n.23233)
BANCAROTTA POSTFALLIMENTARE: si verifica quando l’imprenditore fallito sottrae alcuni beni da quelli destinati alla liquidazione in misura superiore rispetto alle esigenze di mantenimento della sua famiglia.
BANCAROTTA PREFERENZIALE: questo tipo di bancarotta lede la cd. par condicio creditorum, ossia , quella particolare forma concorsuale che è prevista per garantire la totalità dei creditori.
Ad esempio risponde di bancarotta preferenziale l’amministratore che si attribuisce compensi dalla società, di persone o di capitali, in dissesto per il lavoro prestato, senza autorizzazione degli organi sociali (Cass. Pen. sez V,del 07-06- 2010 n. 21570).
Il Dlgs n.74/2000 prevede, poi, tutta una serie di reati tributari penalmente rilevanti:
-DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O DI ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI:
Il reato si realizza ogni qualvolta il soggetto presenti delle fatture (o altri documenti)che anche se reali e quindi riferibili ad una ditta esistente, si riferiscono ad una operazione inesistente , quindi mai avvenuta , al fine di creare costi fittizi ed evadere le imposte. Questo reato riguarda anche soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Il delitto di utilizzazione in dichiarazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
-DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI:
A differenza del reato precedente , questo può essere commesso solo da chi è tenuto alle scritture contabili. Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando la dichiarazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento. Con l’introduzione della nuova legge è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nel caso si evada un’imposta di 30.000 euro (in precedenza erano 77.468,53 euro), con riferimento a taluna delle singole imposte e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1.000.000,00 di euro (in precedenza erano 1.549.370,70 euro).
-DICHIARAZIONE INFEDELE:
Risponde del reato di dichiarazione infedele chiunque, al fine di evadere le imposte, indichi nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori spetto a quelli reali o elementi passivi fittizi che comporti una evasione delle imposte le cui soglie sono determinate per legge. Il delitto di dichiarazione infedele è punito con la reclusione da uno a tre anni quando congiuntamente l’imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, è superiore a 50.000,00 euro (in precedenza erano 103.291,38 euro) e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a 2.000.000,00 di euro (in precedenza erano 2.065.827,60 euro).
Ad esempio , commette il reato di dichiarazione fraudolenta l’imprenditore che gonfia le schede carburante del parco auto dichiarando un costo maggiore rispetto a quello effettivo ( Cass. Pen.sez. III del 13-10-2010).
-DICHIARAZIONE OMESSA
Risponde di questo reato chiunque, al fine di evadere le imposte , anche se vi è obbligato non presenta la dichiarazione relativa alle imposte dovute.
L’omessa dichiarazione è punita con la reclusione da uno a tre anni quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000,00 euro (in precedenza erano 77.468,53 euro).
-EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI
Risponde di questo reato chiunque al fine di consentire a terzi, l’evasione delle imposte, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A differenza della precedente previsione legislativa la pena sarà la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (prima massimo a due anni) a prescindere dall’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti( prima ammontante, invece, a 154.937,07).
-OCCULTAMENTO E DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI
Commette reato chiunque al fine di evadere le imposte o di consentire l’evasione a terzi occulti o distrugga dei documenti al fine di non permettere la ricostruzione dei documenti.
-OMESSO VERSAMENTO DI RICEVUTE CERTIFICATE
Il reato è commesso da chiunque non versi ritenute (per un totale di 50.000 euro nel periodo di imposta)risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta.
-OMESSO VERSAMENTO DELL’IVA
Il reato si configura se il totale relativo all’iva dovuta e non versata supera i 50.000 euro nel periodo d’imposta.
-INDEBITA COMPENSAZIONE
Il reato è commesso da chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.