Spaccio di droga e stupefacenti: cosa è bene sapere?
Le droghe sono sostanze in grado di modificare lo stato di coscienza delle persone che le assumono e fanno provare loro piacere ed emozioni alterate.
Lo spaccio di droga e sostanze stupefacenti o psicotrope rappresenta una delle piaghe della nostra società: è il cuore pulsante dell’economica della criminalità organizzata e rappresenta la distruzione per giovani troppo fragili.
A livello criminologico, il rapporto fra droga e crimine si può ricondurre a tre modalità:
Narcotraffico (traffico e spaccio di stupefacenti, economia illegale, narcomafie);
Criminalità indiretta (è legata alla necessità di ottenere il denaro sufficiente ad acquistare una dose);
Criminalità da ambiente (si tratti di particolari aree urbane, in genere periferie geografiche e sociali, in cui il consumo di sostanze stupefacenti risulta essere molto intenso. Si pensi, ad esempio, al cosiddetto “supermarket della droga” di Scampia, periferia di Napoli).
Il mercato della droga possiede due proprietà fondamentali: la prima è che può fruire di una domanda inesauribile e la seconda è che gode della possibilità di stabilire i prezzi e la qualità delle sostanze stupefacenti che verranno, poi, smerciate.
Tale meccanismo genera l’incontrastabile ascesa delle mafie e della criminalità organizzata, producendo un incredibile quantità di guadagni illeciti.
Negli ultimi anni, il numero dei giovani coinvolti nell’uso di droga e nello spaccio di tali sostanze è aumentato a dismisura. Quali sono i fattori che causano tale comportamento?
Sicuramente, incidono in modo notevole i fattori sociali, culturali ed economici e, in particolare, le relazioni familiari dei giovani stessi.
Spaccio di droga: quale pena prevista
Ma in merito allo spaccio di droga, quale pena è prevista? In Italia, l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo personale è considerato un illecito amministrativo; invece, chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna tali sostanze ad altri soggetti (sia gratuitamente che in cambio di denaro) commette un reato ed è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
Qual è la differenza fra spaccio di sostanze stupefacenti ed uso personale? E quali sono le conseguenze giuridiche? Quale pena per lo spaccio di droga?
Lo spaccio di sostanze droganti costituisce un reato in quanto si mette in pericolo il bene giuridico protetto della salute pubblica; mentre, l’uso personale non è criminalizzabile e prevede soltanto una sanzione amministrativa ex art. 75 T.U. sugli stupefacenti.
Ma come facciamo a distinguere l’uso personale dallo spaccio?
Come distinguiamo la detenzione a fine personale da quella finalizzata alla cessione a terzi?
Facciamo un esempio.
Se mi trovano con un’ingente quantità di sostanza drogante nella mia abitazione, quella sostanza è volta ad un mio fabbisogno personale (scorta da consumare nel corso del tempo) oppure è un quantitativo da destinare alla vendita?
È su questa distinzione che si determina la differenza tra una condotta punibile e tra una non punibile, tra una condanna e una assoluzione per il delitto di spaccio.
La differenza, infatti, dipende dagli elementi probatori che si portano a processo.
Sono elementi di prova la quantità di droga ritrovata (più è notevole più si presume che sia accumulata per la vendita); la presenza di strumenti utilizzati per produrre, tagliare, confezionare l’eventuale sostanza stupefacente, come ad esempio armi da taglio, bustine in cellophane, bilancino di precisione; oppure la presenza di notevole denaro contante (frutto della vendita della sostanza illecita); agendine in cui sono indicati nomi con relativi numeri di telefono (possibili clienti del pusher).
Tutti questi elementi possono far propendere per una valutazione colpevolista.
È proprio qui che sta la bravura del Difensore, il quale ha l’obiettivo di giustificare la presenza di quegli elementi di prova e di rappresentare al Giudice la verità alternativa a quella della pubblica accusa.
Per quanto concerne la quantità, è il Ministero della Salute che indica la quantità massima detenibile perché si possa parlare di uso personale e non di spaccio: se, ad esempio, un soggetto viene ritrovato solo con un grammo di cocaina, la dose potrà essere considerata come finalizzata ad un uso personale e, quindi, andrà incontro a sanzioni amministrative; se, invece, viene trovata una quantità superiore rispetto al limite consentito, allora il dato ponderale sarà un elemento di accusa.
Tuttavia, per quanto riguarda l’accumulo di sostanze stupefacenti ai fini di un uso personale, gergalmente detto “scorta”, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 969/2019) riprende il principio di diritto formulato dalla IV Sezione (Sent. n. 19037/2017), secondo il quale la finalità di un uso non meramente personale della sostanza stupefacente non può essere presunta sulla sola base del dato ponderale della stessa, ma avendo in considerazione una serie di fattori, basti pensare alle modalità di presentazione e alle circostanze dell’azione.
Il reato di spaccio di droga è esteso a tutti i tipi di cessione di droga, sia quelle realizzate attraverso la vendita, sia quelle realizzate gratuitamente (tra amici), mediante la semplice cessione e/o consegna della sostanza.
Il soggetto che viene condannato per il reato di spaccio, oltre ad andare incontro a sanzioni penali, andrà incontro anche a una o più sanzioni amministrative come ad esempio:
- sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla fino a tre anni;
- sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
- sospensione del passaporto e di altro documento assimilabile o divieto di conseguirli;
- sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se è cittadino extracomunitario.
Per tale reato, vengono definite le aggravanti specifiche:
- la pena è aumentata da metà a due terzi se riguarda quantità molto elevate di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- la pena è aumentata anche nel caso in cui si rinvengano droghe di vario tipo adulterate o mescolate con altre, in quanto le rendono più dannose.
Se, invece, i fatti sono considerati di lieve entità per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, il soggetto è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Spaccio di droga: codice penale, cosa dice?
Quanto pesa lo spaccio i droga nel codice penale? In Italia, la legge che disciplina il tema relativo agli stupefacenti è il Testo Unico (T.U.) 309 del 1990. Esso stabilisce le norme che regolano gli aspetti legati alla produzione, al commercio e all’uso di sostanze stupefacenti, alla repressione delle attività illecite, alla prevenzione delle tossicomanie e alla cura dei soggetti tossicodipendenti.
Dal 2006 al 2014, l’uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope era disciplinato dalla legge “Fini-Giovanardi” (legge n.49 del 2006). Nel 2014, però attraverso il decreto-legge Lorenzin, il Governo ha cercato di colmare il vuoto legislativo che era stato causato dalla legge n. 49 del 2006. Per tale legge, infatti, era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n.32 del 2014 in quanto era collocata all’interno di un provvedimento che riguardava molteplici materie, inserendo, nello stesso titolo il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino e le disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
L’art. 73 definisce le condotte penalmente rilevanti che riguardano il traffico lo spaccio di stupefacenti, l’art. 74 è disciplina le condotte più gravi di associazione a delinquere finalizzata a commettere i delitti di cui al primo articolo e, infine, l’art. 75 sanziona sul piano amministrativo il consumo personale di stupefacenti, che non è penalmente una condotta illecita.
L’art. 73 punisce chiunque, non essendo autorizzato, “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta o importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.”
Comma 5 art. 73
L’art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, prevede che quando per i mezzi, per la modalità, per la qualità, la quantità delle sostanze e lo spaccio sia di lieve entità si applicano le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.”
Facciamo un esempio.
Un soggetto viene arrestato dopo essere stato sorpreso a spacciare alcune dosi di marjuana in una piazza di una città. La quantità della sostanza consentirebbe di riconoscere il reato come di lieve entità.
Se il soggetto in questione, però, per spacciare modiche quantità ha però messo in atto una struttura organizzata volta allo spaccio, allora l’attività non sarebbe più considerabile di tipo “artigianale” ma “strutturata” e quindi la condotta potrebbe essere considerata non di minore gravità.
Pensiamo al soggetto che si avvale di collaboratori per l’imbustamento della sostanza e galoppini per la consegna dello stupefacente; oppure se questi utilizzasse delle strategie per evitare di essere scoperto dalle forze di polizia (installando telecamere, collaborando con dei complici/pali che lo avvertono di un’eventuale presenza delle forze dell’ordine) allora la sua attività di spaccio potrebbe non essere considerata di lieve entità poiché la pericolosità sociale del soggetto aumenta notevolmente a fronte di un’attività più o meno organizzata, indipendentemente dalla quantità di droga spacciata.
ART. 73, COMMA 5
A differenza dell’art. 73, comma 1, disciplinante l’ipotesi di “spaccio” punita più gravemente, il comma 5 regola la fattispecie autonoma della cosiddetta “lieve entità”. In tal caso, la cornice edittale prevista dal legislatore (pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da € 1.032 a € 10.329) risulta assai mitigata, poiché differenti risultano le modalità di realizzazione del fatto criminoso, nonché la quantità e la qualità della sostanza impiegata.
In particolare, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 30294/2005, che riprende Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 30027/2001), affinché si configuri la fattispecie di cui al comma 5 è necessario che la minima offensività interessi sia le modalità della condotta sia le caratteristiche quantitative e qualitative della sostanza stupefacente. Pertanto, la non trascurabilità anche di uno solo di detti parametri viene a costituire chiaro sintomo di un’attività di spaccio organizzata.
A maggior ragione, quanto riportato sinora trova riscontro in una recentissima pronuncia resa dalla Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 5819/2019), la quale conferma la necessità che sussista una condotta occasionale e priva di un’organizzazione a monte, nonché realizzata con mezzi rudimentali, e si spinge oltre il precedente orientamento, sostenendo che la lieve entità potrà essere integrata anche nel caso di attività organizzata, purché l’offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma sia irrisoria. Scopri di più anche sul reato di spaccio, sul traffico di droga e stupefacenti, e sul Sert cos’è. Bene se ti è piaciuto questo articolo sullo spaccio di droga, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.