Testo unico stupefacenti: di cosa tratta? In Italia, il testo di riferimento che disciplina le attività illecite della coltivazione, della produzione, del commercio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope è il Testo Unico (D.P.R. 309/90).
Il Testo Unico affonda le sue radici nella Legge n. 685 del 1975, modificata dalla Legge 162 del 1990, che dispone la redazione dell’attuale D.P.R 309/90.
La legge n. 49 del 2006, conosciuta come Legge Fini-Giovanardi, ha stravolto la normativa in materia di stupefacenti che era in vigore.
Tale legge aveva come obiettivo quello di limitare i comportamenti connessi all’utilizzo di sostanze stupefacenti aumentando severamente la pena.
Il nodo centrale su cui si basava era l’abolizione della distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti.
Quindi, chi veniva trovato in possesso di cocaina o eroina era punito allo stesso modo di chi veniva sorpreso a detenere hashish o marijuana.
Nel caso di condanna per spaccio e traffico di stupefacenti, la pena minima per un piccolo spacciatore di marijuana prevedeva dai 2 ai 6 anni di carcere.
A causa di tali modifiche, la legge Fini-Giovanardi ha contribuito notevolmente in questi anni al sovraffollamento delle carceri italiane.
Nel 2014, però, attraverso il decreto-legge Lorenzin, il Governo ha cercato di colmare il danno che era stato causato dalla legge n. 49 del 2006. Infatti per quest’ultima legge era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 in quanto era collocata all’interno di un provvedimento che riguardava molteplici materie, inserendo, nello stesso titolo il finanziamento delle Olimpiadi invernali di Torino e le disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.
La sentenza della Corte Costituzionale ha apportato l’effetto dirompente di determinare un abbassamento di pena notevole per chi viene accusato e condannato per spaccio delle c.d. “droghe leggere”.
La Legge Lorenzin del 2014, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale, attua nuovamente la distinzione fra droghe leggere, come la cannabis e droghe pesanti, come la cocaina o l’eroina.
Inoltre, la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale viene considerata come un illecito amministrativo, che viene punito dall’art. 75 del Testo Unico con sanzioni amministrative come:
- obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;
- obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- divieto di frequentare determinati locali pubblici;
- divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
- obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
- divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
Invece, l’articolo che disciplina la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope è l’art. 73 del Testo Unico in materia di stupefacenti.
Testo Unico sugli stupefacenti aggiornato
Il Testo Unico sugli stupefacenti aggiornato prevede che viene punito chiunque “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta o importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o psicotrope.”
La pena prevista è la reclusione da sei a venti anni e la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
L’art. 73 comma 5 aggiornato, prevede che, se è il fatto illecito commesso è di lieve entità, allora la pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329.
Per lieve entità si intende che il fatto non deve costituire un reato grave, che la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti non deve superare i limiti imposti dal Ministero della Salute e, inoltre, vengono considerate le modalità con cui la condotta è stata realizzata.
Ad esempio, se un soggetto viene ritrovato con un quantitativo di sostanza superiore ai limiti indicati e di diversa natura (cocaina e marjuana) e con strumenti per produrre, confezionare o misurare la droga, allora non si può parlare di lieve entità della condotta e il soggetto può essere accusato del reato di produzione e traffico di stupefacenti.
La Cassazione, nella sentenza n. 51063 del 2018, ha ribadito che: “In tema di stupefacenti, la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all’art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto.”
La Cassazione, con la sentenza del 2017, n. 27524 spiega che: “La fattispecie prevista dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è configurabile anche con riguardo all’ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente e deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente, con la specificazione che, oltre alle caratteristiche qualitative e quantitative, il giudice deve prendere in considerazione anche i mezzi, le circostanze e le modalità del fatto.” Oltre alle informazioni sul testo unico e stupefacenti e sul testo unico aggiornato, scopri di più anche sulla legge e normativa stupefacenti, sullo spaccio di droga e stupefacenti, e su Sert cosa è.
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