Può un bacio dato sul collo della vittima integrare il delitto di violenza sessuale?
In premessa dobbiamo dire che il reato di violenza sessuale è rubricato all’art. 609 bis del nostro codice penale che recita: “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.
Ebbene, sul punto dobbiamo dire che la Corte di Cassazione ha dovuto esprimersi sul seguente quesito: può
configurarsi violenza sessuale il caso in cui caso la vittima sia stata oggetto di un bacio sul collo e di tentato bacio sulle labbra, dopo essere stata stretta al corpo del colpevole?
In altre parole: è possibile individuare, nella fattispecie, una costrizione a subire o a compiere atti sessuali, posto che il soggetto passivo è costretto a subire la condotta di cui sopra, non avendo alcuna possibilità di scelta nella propria determinazione fisica?
La giurisprudenza della Cassazione, nel caso in commento, opta per la risposta affermativa, sulla base delle seguenti argomentazioni.
Secondo i giudici, il comportamento di colui che baci sul collo o tenti di baciare sulle labbra integra, indubbiamente, il delitto di violenza sessuale, posto che tale fattispecie, come confermato recentemente da altra giurisprudenza, sarebbe la risultante della combinazione degli abrogati artt. 519 e 521 c.p., idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale. (Cass., sez. III, 23.4.2004, n. 37395).
Sempre da quanto si legge nella pronuncia in esame, il Legislatore, attraverso l’incriminazione di cui all’art. 609bis c.p., avrebbe previsto una fattispecie idonea a punire sia il soggetto che realizza una congiunzione carnale in senso stretto, sia colui il quale ponga in essere atti di libidine violenti. Il concetto moderno di atto sessuale, infatti, è dato dalla somma dei concetti previgenti di congiunzione carnale e atti di libidine violenti. Viene precisato, inoltre, come le finalità dell’agente, nonché l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere
sessuale, non assumano alcun rilievo decisivo al fine del perfezionamento del reato. In quanto trattasi di reato a dolo generico, è sufficiente che vi sia, in capo all’agente, la coscienza e volontà di compiere atti pervasivi della sfera sessuale altrui (Cass., sez. III, 10.04.2000, n. 4402).
Nel ricordare l’orientamento seguito da parte della dottrina, la giurisprudenza in esame sottolinea come, secondo tale impostazione, il concetto di violenza sia ben diverso da quello di sorpresa ed insidia, con la conseguenza che non si potrebbe parlare di violenza sessuale nel caso di atti non violenti ma posti in essere di sorpresa, sebbene possano essere costituiti da manifestazioni di immoralità e di degenerazione. La tesi sposata dalla pronuncia in esame, al contrario, afferma come la violenza richiesta per l’integrazione del reato non sia solo quella che pone il soggetto passivo nell’impossibilità di porre in essere tutta la resistenza voluta, ma anche quella che si estrinsechi attraverso un comportamento insidioso e rapido, in quanto comunque idoneo a superare la volontà contraria della vittima.
Di conseguenza, non vi sarebbe alcun dubbio che il bacio o il tentato bacio possano integrare gli estremi della condotta violenta, in quanto tale condotta è idonea a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo. Il bacio limita tale libertà, dato che la vittima è costretta a fare qualcosa contro la propria volontà.
Al fine della configurabilità del delitto di violenza sessuale, non è sufficiente il solo riferimento alle parti anatomiche aggredite dal colpevole o al grado di intensità fisica del contatto instaurato, non potendo trascurarsi l’intero contesto in cui il contatto si verifica.