Stupefacenti ad uso personale, detenzione e quantitativo

Stupefacenti ad uso personaleStupefacenti ad uso personale: cosa sapere sia in merito alla detenzione che all’uso quantitativo? La detenzione di una sostanza stupefacente può avere due finalità:

1) Essere ceduta a terzi e, ciò, configura l’ipotesi di spaccio. In tal caso il soggetto può essere perseguito penalmente;

2) Essere utilizzata per un uso personale: il soggetto commette un illecito amministrativo.

Nel primo caso, viene a configurarsi un reato perseguibile penalmente, cioè nel caso in cui la sostanza sia detenuta con lo scopo di cederla in un secondo momento.

Nel secondo caso, invece, si configura un illecito amministrativo, disciplinato nell’art. 75 del T.U.

Storicamente, attraverso il referendum del 1993 venne abrogata la norma che dichiarava l’illiceità del consumo per uso personale non terapeutico e si abolì il limite della dosa giornaliera.

L’unico criterio per distinguere tra detenzione penalmente rilevante e detenzione di mera rilevanza amministrativa poggiava solo sulla finalità soggettiva.

Con la legge n. 49/2006, il discrimine tra trafficante e consumatore venne tracciato attraverso l’individuazione di una tabella, per le diverse sostanze vietate, di quantitativi massimi detenibili di principio attivo, ottenuti moltiplicando la dose media drogante per un determinato fattore.

Nonostante la legge n. 49/2006 sia stata dichiarata incostituzionale, ad oggi permangono i limiti quantitativi individuati dalla legge.

Detenzione sostanze stupefacenti ad uso personale: art. 75 T.U.

Detenzione sostanze stupefacenti ad uso personaleSulla detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, l’art. 75 costituisce una particolarità nel quadro generale della disciplina contenuta nel Testo Unico in materia di stupefacenti perché prevede l’applicazione di sanzioni di natura amministrativa:

Chiunque ponga in essere una delle condotte sopraindicate “(…) è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

  • sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;
  • sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  • sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;
  • sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Il secondo comma dell’art. 75 prevede che, qualora ricorrano i presupposti, l’interessato è invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo o un altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, ovvero il SERT.

Il quarto comma prevede che “entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2”.

Il decimo comma prevede che “gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute”.

È interessante la previsione contenuta nell’undicesimo comma, in cui è previsto che “se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente”.

Il quattordicesimo comma prevede invece che “se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuità della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto può definire il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno”.

2) Qual è il discrimine tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e spaccio?

Ai fini dell’applicazione della sanzione di tipo amministrativo è necessario individuare quale sia il discrimine tra uso personale e spaccio.

Manca tuttavia una definizione di cosa si intenda per uso personale: il legislatore nell’art. 75 del T.U. si è limitato ad individuare dei criteri in base ai quali è possibile stabilire tale distinzione, definendo che “ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale si tiene conto delle seguenti circostanze:

a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale;

b) che i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella dei medicinali, sezioni A, B, C e D, non eccedano il quantitativo prescritto”.

In sostanza, è il giudice che dovrà valutare se la sostanza è destinata allo spaccio o all’uso personale, basandosi su determinati parametri:

  • Quantità;
  • Qualità e composizione della sostanza;
  • Reddito del detentore e del suo nucleo familiare;
  • Disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza;
  • Ma deve anche considerare delle circostanze del caso.

Sostanze stupefacenti uso personale quantitativo

QuantitativoSulle sostanze stupefacenti ad uso personale quale quantitativo è previsto? Il mero superamento dei limiti tabellari adottato dal Ministro della Salute, contenente l’indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, non esclude che il giudice possa comunque attribuire rilievo prevalente agli altri criteri indicati dalla norma per ritenere la finalità di uso personale.

Pertanto, il giudice può decidere di non accreditare la rilevanza penale del fatto, occorrendo una disamina complessiva della vicenda, che deve consentire di ravvisare l’illecito amministrativo quando il dato della quantità non sia accompagnato da altre circostanze indicative di una destinazione a terzi. Il tema degli stupefacenti ad uso personale è importante, così come lo è quello relativo alle sostanze stupefacenti ad uso personale ed al quantitativo ammesso, e alla detenzione per uso personale. Scopri di più anche su uso di sostanze stupefacenti, perquisizione domiciliare stupefacenti, e su spaccio di droga pena.

Bene se ti è piaciuto questo articolo sugli stupefacenti ad uso personale, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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