Perquisizione domiciliare stupefacentiPerquisizione domiciliare per stupefacenti: cosa significa? La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova. Il fine della perquisizione è quello di rinvenire, sulla persona o nel luogo del supposto reato, cose o tracce pertinenti al reato.

Come detto, la perquisizione può essere personale, cioè sulla persona dell’indagato, oppure locale, o ancora sui beni a disposizione del soggetto (pensiamo sull’autovettura).

È la Polizia Giudiziaria che effettua la perquisizione domiciliare per stupefacenti di propria iniziativa o in esecuzione di un apposito decreto emesso dal Pubblico Ministero competente.

Le perquisizioni personali previste dall’art. 103 D.P.R. 309/1990 (Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope) si differenziano dalle perquisizioni

disposte art. 352 comma 1 c.p.p. sia in relazione ai presupposti dell’atto, sia in relazione alla finalità per cui vengono poste in essere.

Nella sentenza n. 9884 del 2013, la Cassazione ha chiarito che “Quando procede a perquisizione nei casi previsti dall’art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la polizia giudiziaria non ha l’obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all’assistenza di un difensore perché tale tipologia di perquisizione, a differenza di quella contemplata dal codice di procedura penale, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all’acquisizione della prova di un reato di cui consti già l’esistenza, ma può rientrare anche in un’attività di carattere preventivo.”

Infatti, per le perquisizioni previste dall’ art. 352 comma 1 c.p.p. il presupposto è

lo stato di flagranza di reato o l’avvenuta evasione: “Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso.”

Spesso accade che a seguito di segnalazione gli organi di polizia abbiano motivo di ritenere che presso una data abitazione sia conservato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente che costituisce la base di conservazioni di alcuni spacciatori della zona.

Sicché l’Autorità di Polizia può intervenire in flagranza di reato e può perquisire il luogo in cui si ritiene che sia nascosto lo stupefacente.

Dopo di che la polizia giudiziaria dovrà richiedere al Pubblico Ministero, entro 48 ore, la convalida della perquisizione, e il P.M., nelle successive 48 ore, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, potrà convalidare la suddetta perquisizione.

Per le perquisizioni previste dall’art. 103 del Testo Unico in materia di stupefacenti, invece, il presupposto è costituito dall’esistenza di un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dalla necessità di richiedere l’autorizzazione al magistrato competente:

“Al fine di assicurare l’osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell’applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all’interessato copia del verbale di esito dell’atto compiuto.”

Inoltre, possono essere disposte perquisizioni in materia di stupefacenti anche se non è stata accertata la commissione del reato in quanto non presuppongono necessariamente la consumazione di un reato ma possono essere eseguite anche a scopo preventivo.

Le perquisizioni in materia di stupefacenti possono essere estese anche al mezzo di trasporto dell’interessato, nonché ai bagagli e agli effetti personali del medesimo.

Esistono due forme di ispezione:

  1. L’ ispezione personale: il soggetto o una parte di esso viene ispezionato.  Prima che avvenga l’ispezione, il soggetto deve essere avvertito della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia e l’ispezione deve rispettare la dignità del soggetto.
  2. L’ispezione di luoghi o di cose: Se un soggetto utilizza in modo abituale la propria abitazione per ritrovarsi con gli amici a consumare stupefacenti, può essere punito. Infatti, l’art. 79 comma 2 D.P.R. 309/90 prevede che chiunque ha la disponibilità di un immobile e lo adibisce ovvero consente che taluno lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che (in tale immobile) si diano all’uso di sostanze stupefacenti, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000

in tal caso sarebbe utile contattare un Difensore specializzato in diritto penale immediatamente, al fine di avvisarlo di ciò che sta accadendo e per chiedere chiarimenti sul comportamento da mettere in pratica durante la perquisizione domiciliare.

Sequestro dello stupefacente e confisca

Sequestro dello stupefacente e confiscaA seguito di una perquisizione, una volta rinvenuta la sostanza drogante, le forze dell’ordine procedono all’arresto, con sequestro dello stupefacente e confisca.

Ovviamente cercheranno altri elementi che rafforzino l’ipotesi di spaccio.

Oltre al ritrovamento della sostanza, nei casi di spaccio, potranno essere ritrovati strumenti o oggetti come, ad esempio, il bilancino di precisione, armi da taglio, buste in cellophane, e somme di denaro che verranno poi sottoposte al sequestro.

L’art. 240 c.p. disciplina la confisca degli oggetti che costituiscono il guadagno illecito del reato commesso:

“Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti 1;

2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale 2.

La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.”

La Cassazione, nella sentenza 40912 del 2016, chiarisce che: “In relazione al reato previsto dall’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell’imputato, solo quando ricorrono le condizioni generali previste dall’art. 240 cod. pen. e non ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella l. n. 356 del 1992. “

PERQUISIZIONE, SEQUESTRO E CONFISCA E DISTRUZIONE DELLA SOSTANZA STUPEFACENTE

In tema di stupefacenti, in ordine al rapporto tra perquisizione e sequestro probatorio, si pone in risalto la pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (C., S.U., 27.3.1996), secondo la quale tra i due atti sussisterebbe una mera strumentalità, tale da integrare un unico procedimento di acquisizione della prova.

Il sequestro probatorio è anch’esso un mezzo di ricerca della prova, è un atto tipico della fase delle indagini preliminari ed è disciplinato dagli artt. 253 ss. c.p.p.: tale norma dispone che il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti è disposto con decreto motivato (obbligo di motivazione in ordine alla finalità probatoria delle cose sequestrate ribadito da una recente pronuncia della Suprema Corte, resa a Sezioni Unite, Sent. n. 36072/2018); al sequestro è preposta l’Autorità Giudiziaria (PM o Giudice, nel qual caso il provvedimento non necessita di convalida) o un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con il medesimo provvedimento. Con l’espressione “corpo del reato” si indicano le cose sulle quali o attraverso le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

Si sottolinea, inoltre, che il provvedimento così emesso dall’Autorità Giudiziaria, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, deve indicare i beni oggetto di sequestro, almeno nelle loro principali caratteristiche.

Tale iter procedimentale può concludersi, qualora intervenga sentenza di condanna, con la confisca: ai sensi dell’art. 240 c.p., il Giudice ha la facoltà di disporre la misura di sicurezza patrimoniale della confisca di tutte quelle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. Tuttavia, il comma 2 della norma prevede che anche qualora non intervenga una sentenza di condanna, possono essere soggette a confisca tutte quelle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione integra una fattispecie di reato.

La confisca può essere facoltativa o obbligatoria, a seconda che il Giudice formuli un giudizio di pericolosità in ordine all’effetto prodotto sul reo in seguito al mantenimento della materiale disponibilità della cosa o che la pericolosità sia intrinseca alla cosa stessa.

Ciò detto, per quanto riguarda il tema delle sostanze stupefacenti e psicotrope, la norma suindicata risulta ampliata dall’art. 85 D.P.R. 309/1990, secondo il quale le stesse sono soggette a confisca obbligatoria qualora si configurino i delitti di cui agli artt. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del Testo Unico di cui in oggetto.

La confisca è seguita, ai sensi dell’art. 87 (disciplinante la destinazione delle sostanze stupefacenti sequestrate dall’Autorità giudiziaria), dalla distruzione del materiale confiscato, che può essere disposta dall’Autorità Giudiziaria anche prima della sentenza definitiva, previo prelievo di campioni. Specifiche strutture locali o statali vengono adibite alla distruzione di tali sostanze e del regolare svolgimento delle relative operazioni è incaricata la Polizia Giudiziaria. Al termine viene redatto apposito verbale, successivamente trasmesso all’Autorità Giudiziaria e al Ministero della Sanità. Oltre alle informazioni sulla perquisizione domiciliare stupefacenti, sul sequestro e la confisca, puoi scoprire di più anche su spaccio di droga pena, su detenzione sostanze stupefacenti art.73, e su guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Bene se ti è piaciuto questo articolo sulla perquisizione domiciliare stupefacenti, puoi approfondire l’argomento legato a questo ed ai reati di spaccio o se lo desideri, potrai contattare il nostro Studio Legale Penale a Milano ed essere essere assistito dall’Avvocato Penalista Francesco D’Andria.

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