Modifiche legislative della prescrizione nei reati sessuali.
Per quanto riguarda la prescrizione dei reati sessuali l’art. 157 prevede il raddoppio dei termini, nell’ipotesi di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo, salvo che non siano atti di minore gravità.
Tuttavia, per il calcolo della prescrizione sarebbe opportuno rivolgersi al proprio difensore.
Una particolarità sulla prescrizione è stata introdotta nell’art. 158, all’ultimo comma del codice penale, con la recente riforma Orlando (dicembre 2017), il quale prevede che per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata compiuta precedentemente.
In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato, cioè dal momento in cui è stata effettuata la denuncia.
L’istituto della prescrizione non è un espediente (ad colorandum: “furbata”) volta ad aiutare delinquenti di professione i quali cercano di farla franca allungando pretestuosamente il processo penale ma esso è un istituto di civiltà giuridica che impone allo Stato di esercitare la pretesa punitiva in un tempo ragionevole affinché l’imputato non rimanga “prigioniero per sempre” del processo penale.